LO STUDIO E LA CLINICA: IL “SECONDO BINARIO”.  LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA SANITARIA

Come compiutamente argomentato nel nostro precedente contributo, dedicato alla rinnovata natura extracontrattuale della responsabilità del singolo esercente la professione sanitaria, l’attuale assetto normativo in materia di responsabilità medica si fonda su un rigoroso paradigma a doppio binario. Il legislatore della Legge 8 marzo 2017, n. 24, superando l’artificiosa costruzione giurisprudenziale del “contatto sociale qualificato”, ha inteso canalizzare la pretesa risarcitoria verso il soggetto economicamente e strutturalmente più idoneo a gestire il rischio clinico: la struttura sanitaria o sociosanitaria. 

Il contratto di spedalità e la responsabilità della struttura

Il rapporto tra paziente e struttura si fonda sul cosiddetto contratto di spedalità, che comprende non solo l’erogazione delle cure, ma anche l’organizzazione del servizio, la sicurezza, la vigilanza, la disponibilità di personale qualificato e di attrezzature idonee. La struttura è dunque chiamata a rispondere lungo due distinte direttrici di imputazione:

  • per fatto proprio, quando il danno deriva da carenze organizzative o strutturali (ad esempio infezioni correlate all’assistenza, carenze organizzative o difetti delle attrezzature);
  • per “fatto altrui” (art. 1228 cod. civ.), rispondendo (per l’adempimento della propria obbligazione sanitaria) delle condotte dei professionisti che operano al suo interno, prescindendo dalla natura del loro rapporto (dipendenti, collaboratori, consulenti, liberi professionisti, attività intramoenia, telemedicina, ecc.).

La responsabilità permane anche quando il professionista sia stato scelto direttamente dal paziente, purché operi nell’ambito dell’organizzazione sanitaria. Diversamente, quando la struttura si limita ad affittare locali e attrezzature senza partecipare all’erogazione delle prestazioni, non si instaura alcun contratto di spedalità e la responsabilità resta esclusivamente in capo al professionista (Cass. civ. n. 8163/2025).

L’orizzonte probatorio, l’opacità documentale e gli snodi processuali

Nel giudizio contro la struttura il

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