C’è un numero che, da solo, fotografa la paralisi dell’intero sistema sanitario italiano: secondo le stime elaborate dalle Commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera dei deputati, su oltre 350.000 cause penali intentate ogni anno contro i medici, ben il 95% si conclude con un’assoluzione o un’archiviazione per insussistenza di reato.
Questa imponente gogna giudiziaria e mediatica produce tuttavia danni collaterali devastanti, mettendo sotto scacco i professionisti e trasformando le corsie d’ospedale in trincee dove il medico, pur di evitare denunce, si vede costretto ad alterare il proprio processo decisionale clinico.
Prende così forma il fenomeno della medicina difensiva, un costo occulto stimato tra i 9 e i 12 miliardi di euro all’anno che si declina in due condotte opposte e parimenti dannose. Da un lato vi è la medicina difensiva attiva, con la prescrizione di esami diagnostici superflui, costosi e talvolta persino rischiosi per la salute del paziente, effettuati al solo scopo di precostituire una prova documentale di diligenza. Dall’altro vi è quella passiva, che si traduce nel rifiuto di prendere in carico casi ad alto rischio o di eseguire interventi ad elevata complessità. Il risultato è un Servizio Sanitario Nazionale ingolfato da prestazioni non necessarie, con liste d’attesa che si dilatano e una qualità complessiva dell’assistenza che si deteriora.
In questo scenario, la vera vittima rischia di essere proprio il cittadino. Nel 2024, quasi un italiano su dieci (il 9,9%, pari a circa 5,8 milioni di persone) ha rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici, segnale evidente di una profonda rottura del patto di fiducia tra medico e paziente.
Ecco allora che si alimentano le due paure speculari: quella del medico che scorge nel malato una potenziale fonte di contenzioso, e quella del cittadino che, smarrito di fronte a un sistema percepito come inaccessibile e provato dal dolore per la perdita subita, sfrutta la leva dell’indagine penale per forzare la risposta delle strutture e adire le vie risarcitorie.
Per ricomporre questa frattura, il legislatore ha tentato a più riprese di riformare la responsabilità sanitaria. Se sul piano civile la Legge Gelli-Bianco ha segnato un punto di svolta canalizzando il rischio economico verso la struttura ospedaliera, introducendo l’obbligo assicurativo e l’azione diretta per il danneggiato.
Ma è sul fronte penale che il legislatore fatica a trovare una via d’uscita.
il tentativo più ambizioso di limitare la responsabilità penale del sanitario è stato l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p. (rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) ad opera della Legge Gelli-Bianco. Il primo comma della norma si limita a un rinvio: se l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) o le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ordinarie. La vera, dirompente (e problematica) novità risiede nel secondo comma. La norma stabilisce che l’operatore sanitario non è punibile qualora l’evento si sia verificato per imperizia, a condizione che egli abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida (pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità) o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che queste risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Tuttavia, la norma ha generato un’immediata aporia logica, definita in dottrina “in culpa sine culpa“: come può un medico agire con imperizia (incompetenza tecnica) se, nel contempo, ha rispettato e applicato in modo adeguato le linee guida? Per evitare che la norma si traducesse in un’irragionevole impunità generalizzata o, al contrario, restasse lettera morta, sono dovute intervenire le
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