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TITOLI ESTERI E RICONOSCIMENTO IN DEROGA: L’ILLUSIONE DELLA SANITÀ SENZA CONTROLLI E IL PARADOSSO DELLA DEONTOLOGIA NEGATA

L’istituto dell’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alle norme ordinarie di riconoscimento dei titoli esteri (disciplinate dal D.Lgs. 206/2007 e dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. 394/1999) fa la sua comparsa con l’articolo 13 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18). La ratio originaria, di natura eminentemente emergenziale, era quella di arruolare d’urgenza personale medico e infermieristico per fronteggiare la pandemia da COVID-19.

Concluso lo stato di emergenza, la misura è stata riconvertita nell’oggetto e nella finalità: l’articolo 6-bis del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha infatti trasformato la deroga in uno strumento di politica sanitaria volto a «fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario». Tale impianto è stato successivamente stabilizzato dall’articolo 15 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 (Decreto Bollette) e prorogato a più riprese, dal Decreto Flussi (D.L. 145/2024) sino alla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e, da ultimo, alla novella introdotta dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112 (di conversione del D.L. 30 aprile 2026, n. 62), fissando la scadenza della proroga al 31 dicembre 2029.

La disciplina sull’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie per i possessori di titoli conseguiti all’estero ha compiuto una metamorfosi amministrativa priva di precedenti nel nostro ordinamento. Superata la contingenza pandemica, una misura d’eccezione è stata convertita in un ammortizzatore alle falle strutturali del sistema sanitario: l’elevazione a regime ordinario di questa corsia preferenziale ha tuttavia generato insanabili crepe sul piano della sicurezza delle cure e del rispetto del principio di uguaglianza ex articolo 3 della Costituzione.

Nella prassi amministrativa regionale, l’esercizio in deroga è stato sovente declinato quale automatismo cartolare svincolato dai controlli di merito. L’apice di tale distorsione si è consumato in Regione Lombardia, ove la Giunta (D.G.R. n. XII/3392/2024 e D.D.G. n. 17712/2024) ha tentato di estendere la deroga al riconoscimento della qualifica di medico specialista, delegando le istruttorie all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e compensando eventuali deficit formativi con meri anni di servizio svolti nel Paese d’origine. Impugnata dalla FNOMCeO, la disciplina regionale è stata integralmente annullata dalla sentenza del TAR Lombardia (Sezione Terza) 15 settembre 2025, n. 2941, divenuta definitiva e passata in giudicato nei primi mesi del 2026. Il Giudice amministrativo ha così affermato un principio destinato ad assumere particolare rilievo nell’applicazione della disciplina derogatoria: la legge autorizza la semplificazione dei passaggi procedimentali e burocratici di competenza ministeriale, ma non consente in alcun modo di azzerare le verifiche

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