DIARIO CLINICO E CONSENSO INFORMATO: IL VALORE PROBATORIO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Perché la compilazione della cartella e l’acquisizione di un valido consenso informato non è un mero adempimento burocratico, ma il perno dell’alleanza terapeutica e della tutela nelle aule di giustizia.

Nella pratica quotidiana la compilazione della cartella clinica, la redazione del diario e l’acquisizione del consenso informato vengono talvolta considerate dagli operatori sanitari come un adempimento prevalentemente formale, avvertito come sottratto al tempo della cura. Tuttavia, nel quadro della responsabilità sanitaria, la documentazione clinica e il consenso informato costituiscono elementi centrali della relazione di cura e strumenti di valutazione dell’operato professionale in sede giudiziaria.

In questa prospettiva, occorre muovere da un chiaro inquadramento normativo: la legge Gelli-Bianco non contiene una regolamentazione organica del consenso informato, la cui disciplina è stata positivizzata con la Legge 219/2017, stabilendo che l’informazione e le manifestazioni di volontà dell’assistito debbano essere formalmente documentate e inserite nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

I due interventi legislativi operano su direttrici distinte ma strettamente interconnesse: la Legge 24/2017 governa i riflessi di natura civile e penale derivanti dall’atto medico-terapeutico; la Legge 219/2017 disciplina la fase precedente, ovvero il percorso comunicativo e decisionale volto a legittimare l’intervento sanitario. Ma dalla convergenza di questi due piani normativi discende un principio chiave per il professionista sanitario: la mancata, incompleta o viziata acquisizione del consenso trascende il mero piano etico e si trasforma in un inadempimento giuridicamente rilevante, idoneo a fondare autonome pretese risarcitorie. Inoltre, l’articolo 1 della Legge 24/2017 eleva la sicurezza delle cure a componente strutturale del diritto alla salute, imponendo il perseguimento mediante idonee attività di prevenzione e governo del rischio clinico. In questa prospettiva, la relazione informativa e l’espressione di un valido consenso si sgancia da una mera logica notarile per assumere la dimensione di clinical risk management: un’informativa esaustiva, trasparente e personalizzata rende il paziente edotto dei limiti della scienza medica, delle opzioni terapeutiche e delle complicanze prevedibili, prevenendo il sorgere di contenziosi pretestuosi. 

Poste queste premesse di ordine generale, dal punto di vista giuridico, la distinzione tra atto medico e consenso informato poggia sulla diversa natura dei beni giuridici tutelati a livello costituzionale. L’atto medico-terapeutico e il processo informativo costituiscono infatti due adempimenti distinti, posti a presidio di beni differenti: la prestazione sanitaria persegue la tutela del diritto alla salute (art. 32, comma 1, Cost.), la cui lesione scaturisce da una non corretta esecuzione delle cure; il percorso informativo garantisce invece il 

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