IL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI: IL NODO IRRISOLTO DELLA SANITA’ PRIVATA

La sicurezza delle cure non rappresenta soltanto un obiettivo organizzativo delle strutture sanitarie, ma costituisce oggi uno dei pilastri del diritto alla salute, tutelato dall’articolo 32 della Costituzione. È questo il principio affermato dall’articolo 1 della Legge Gelli-Bianco, che individua nella prevenzione e nella gestione del rischio clinico uno degli strumenti fondamentali per garantire cure sicure e di qualità. In questa prospettiva, l’errore sanitario non deve essere considerato esclusivamente come fonte di responsabilità, ma come occasione di apprendimento per individuare le criticità del sistema e prevenire il ripetersi di eventi avversi. 

È in questo contesto che assume un ruolo strategico il Comitato Valutazione Sinistri (CVS), luogo di incontro tra gestione del contenzioso, governo del rischio clinico e sicurezza delle cure.

L’articolo 10, comma 6, della Legge Gelli-Bianco ha demandato a un successivo decreto ministeriale la definizione dei requisiti minimi delle coperture assicurative e delle altre analoghe misure di assunzione diretta del rischio. In attuazione di tale delega, gli articoli 15 e 16 del D.M. n. 232/2023 hanno introdotto e disciplinato il Comitato Valutazione Sinistri.

Lungi dal ridursi a un mero ufficio liquidazione, il CVS si configura come un organo consultivo e multidisciplinare a funzionamento circolare:

a) analizza le richieste risarcitorie pervenute alla struttura, verificando sotto il profilo medico-legale, clinico e giuridico la sussistenza della responsabilità e l’entità del danno (a posteriori);

b) trasforma il sinistro in un evento di apprendimento organizzativo. L’analisi del contenzioso permette di elaborare una dettagliata “mappa degli errori” (dalle infezioni correlate all’assistenza alle complicanze chirurgiche), indispensabile affinché il Risk Management introduca modifiche correttive e barriere di sicurezza nei protocolli interni (a priori). 

Per garantire tale sintesi, l’articolo 16 del D.M. n. 232/2023 impone che la funzione di valutazione sinistri sia dotata di quattro competenze minime obbligatorie: 

  1. medicina legale
  2. perito
  3. legale specializzato
  4. funzione di risk management.

La necessità di disporre di questo presidio tecnico-valutativo è indubbia per le strutture sanitarie che operano, totalmente o parzialmente, in regime di auto-ritenzione del rischio (autoassicurazione). La progressiva uscita dal mercato italiano delle grandi compagnie assicuratrici del ramo medical malpractice e l’imposizione di polizze esose con elevate franchigie (o SIR, Self Insured Retention) hanno reso sempre più frequente il ricorso a modelli di autoassicurazione.

In tali circostanze, il CVS fornisce il supporto indispensabile per determinare in bilancio la corretta e congrua entità del fondo rischi (per le pendenze future) e del fondo riserva sinistri (per le richieste già denunciate), proteggendo l’ente da perdite impreviste e da censure di danno erariale da parte degli organi di controllo. Inoltre, disporre di un CVS consente di gestire con razionalità stragiudiziale la massa di contenzioso “minore” in sede di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP ex art. 696-bis c.p.c.).

Se in tale scenario l’obbligo del Comitato è pacifico, la vera

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