Con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 669 del 6 agosto 2026, entrata in vigore il 12 agosto 2026, la Regione ha introdotto una profonda revisione della disciplina sanitaria degli studi professionali, sostituendo integralmente la precedente DGR n. 447/2015.
Tra le innovazioni più significative vi è certamente il nuovo criterio utilizzato per distinguere le prestazioni a minore invasività, che possono essere svolte negli studi professionali soggetti al solo regime di Comunicazione di Inizio Attività, da quelle considerate a maggiore invasività, per le quali permane invece l’obbligo di autorizzazione sanitaria all’esercizio.
Si tratta di un cambiamento di impostazione destinato ad avere importanti ricadute pratiche per medici e odontoiatri, perché supera definitivamente il tradizionale sistema fondato su un elenco di prestazioni e introduce una classificazione basata sul reale livello di rischio clinico della procedura.
La DGR 447/2015 individuava le attività consentite negli studi non autorizzati attraverso un lungo elenco di prestazioni suddivise per discipline mediche (cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare–angiologia, ginecologia, oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria). Questo sistema presentava inevitabili limiti: l’evoluzione delle tecniche sanitarie rende infatti rapidamente obsolete le elencazioni normative, costringendo a continui aggiornamenti (raramente attuati) e generando numerosi dubbi interpretativi per tutte quelle procedure non espressamente richiamate.
La nuova DGR 669/2026 abbandona completamente questo approccio: non si concentra più soltanto sul tipo di prestazione, ma aggiunge un nuovo criterio basato sul tipo di anestesia impiegata e l’eventuale utilizzo di tecniche di sedazione.
Purché praticata direttamente dal medico o dall’odontoiatra, una prestazione continua ad essere considerata a minore invasività quando viene eseguita esclusivamente mediante:
- anestesia locale;
- anestesia tronculare (loco-regionale) limitata a piccoli territori anatomici.
Non è consentita la presenza dell’anestesista né l’impiego di farmaci che determinino una modificazione dello stato di coscienza del paziente.
La Regione motiva tale scelta con un principio clinico ormai consolidato: l’anestesia locale, oppure l’anestesia che riguarda piccoli tratti anatomici (anestesia tronculare), non altera lo stato di coscienza, non compromette la funzione respiratoria e non modifica il
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