Per molti lavoratori rappresentano due degli appuntamenti economici più attesi dell’anno: la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Ma chi ne ha realmente diritto? Quando vengono pagate? E come si calcola il loro importo? Facciamo chiarezza.
La tredicesima e la quattordicesima sono delle mensilità aggiuntive in busta paga che vengono di norma corrisposte ai dipendenti e, in alcuni casi, anche ai lavoratori pensionati ed ai beneficiari di assegno sociale, in determinati periodi dell’anno.
La tredicesima mensilità, conosciuta semplicemente come “tredicesima”, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli impiegati dell’industria nel lontano 1937. Inizialmente, detta gratifica era riservata ai soli impiegati dell’industria; successivamente venne estesa a tutti i lavoratori dipendenti e resa obbligatoria con il D.P.R. n. 1070 del 28 luglio 1960.
Al contrario, la quattordicesima non ha un carattere obbligatorio e viene stabilita solo da determinati CCNL. Questa retribuzione aggiuntiva, nata tramite accordi sindacali, può variare anche all’interno dello stesso settore produttivo a seconda del contratto applicato.
Entrambe le mensilità aggiuntive concorrono alla formazione del reddito imponibile e rilevano ai fini del montante complessivo dei contributi versati durante la propria carriera lavorativa. Questo significa che su entrambe le mensilità devono essere pagate tasse e contributi.
Di norma, tredicesima e quattordicesima vengono pagate in un’unica soluzione. Tuttavia, previo accordo individuale o aziendale, può essere possibile che l’importo dovuto dal datore di lavoro venga liquidato mese per mese. In questo caso, il lavoratore troverà una parte di tredicesima e/o quattordicesima inclusa nella busta paga di ogni mese.
La tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato, con contratto a tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time. La tredicesima spetta anche ai lavoratori pensionati e ai percettori di assegno sociale.
Sono esclusi, invece, dalla platea dei beneficiari i lavoratori autonomi, i lavoratori a progetto, i lavoratori parasubordinati, i collaboratori occasionali, i tirocinanti e gli stagisti.
La quattordicesima, invece, è prevista solo da alcuni CCNL, tra cui il CCNL Studi Professionali, il CCNL Terziario, il CCNL chimico-farmaceutico e il CCNL Pulizia e Multiservizi.
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