FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) 2.0: DAVVERO IL LIBERO PROFESSIONISTA PUO’ RESTARNE FUORI?

Il processo di transizione digitale della sanità italiana è attualmente nella sua fase di piena attuazione. Con il termine di marzo 2026, individuato come scadenza del periodo transitorio, il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0) evolve dalla fase di sperimentazione tecnico-normativa a un’architettura di sistema pienamente operativa. Tale strumento non si configura più come un mero archivio documentale informatizzato, bensì come un ecosistema digitale integrato. All’interno di tale infrastruttura, il dato clinico è oggetto di interoperabilità tecnica in modo da garantire la circolarità dei dati necessaria per assicurare la continuità assistenziale e l’appropriatezza delle cure su scala nazionale. In questo scenario in rapida evoluzione, comprendere l’esatto perimetro degli obblighi normativi rappresenta un passaggio fondamentale per i professionisti medici e odontoiatri, specialmente per coloro che operano esclusivamente nel settore privato.

Il nuovo paradigma: dai documenti ai dati, tra automatismi e tutela della privacy

Per cogliere la portata di questo cambiamento, occorre innanzitutto guardare alla profonda evoluzione normativa degli ultimi anni, che ha trasformato le regole di alimentazione e consultazione del fascicolo. Sotto il profilo giuridico, il legislatore ha operato una netta inversione di tendenza: abrogando la necessità del consenso preventivo all’alimentazione del fascicolo (intervento operato dall’art. 11 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha soppresso l’art. 12, comma 3-bis, del D.L. 179/2012), l’inserimento dei referti e dei documenti nel FSE è divenuto, per tutti gli eventi clinici successivi al 19 maggio 2020, un automatismo procedurale obbligatorio. Al contrario, l’accesso a tali dati da parte dei professionisti per finalità di diagnosi e cura resta rigorosamente subordinato al consenso libero, specifico e informato del paziente, in virtù di quanto sancito dall’art. 12, comma 5, del D.L. 179/2012 e declinato operativamente dall’art. 8 del D.M. 7 settembre 2023. In assenza di quest’ultimo, la documentazione permane oscurata ai terzi, risultando visibile esclusivamente all’assistito e al medico che l’ha materialmente prodotta.

Tale cornice giuridica trova oggi piena attuazione in un’infrastruttura tecnologica radicalmente rinnovata, edificata attraverso una precisa stratificazione di fonti regolamentari secondarie emanate in attuazione della norma primaria istitutiva (l’art. 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) e sotto la spinta degli stringenti obiettivi del PNRR. Nel dettaglio, il legislatore ministeriale ha delineato differenti e complementari ambiti di disciplina:

  • Le regole tecniche di interoperabilità (D.M. 20 maggio 2022): Tale decreto ha adottato le «Linee guida per l’attuazione del Fascicolo sanitario elettronico», assolvendo al compito di superare la pregressa frammentazione regionale, imponendo standard tecnici e di codifica uniformi, essenziali per garantire la reale interoperabilità dei dati a livello nazionale ed europeo;
  • L’inquadramento giuridico e funzionale (D.M. 7 settembre 2023): Questo provvedimento ha formalmente inquadrato il «Fascicolo sanitario elettronico 2.0», individuandone tassativamente i contenuti, i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti chiamati a concorrere alla sua implementazione. Esso disciplina, inoltre, la gestione dei consensi e fissa le garanzie e le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, strutturando modalità e livelli diversificati di accesso informatico a tutela dei diritti dell’assistito;
  • Il salto tecnologico verso il “dato” (D.M. 31 dicembre 2024): ha segnato il superamento della logica “documentale” (il FSE come mero raccoglitore di referti in PDF) in favore di un sistema incentrato sul singolo dato clinico, istituendo l’Ecosistema Dati Sanitari (EDS). L’EDS è l’infrastruttura centrale incaricata di elaborare i dati

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