L’epoca della semplice “polizza nel cassetto” tenuta come mera formalità burocratica è definitivamente tramontata: l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale 15 dicembre 2023, n. 232, attuativo dell’articolo 10, comma 6, della Legge Gelli-Bianco, ha trasformato la copertura assicurativa in sanità in un banco di prova stringente dove la non conformità contrattuale rischia di tradursi in un disastro patrimoniale senza paracadute.
La riforma fissa per la prima volta requisiti minimi inderogabili (articolo 2 del D.M. 232/2023 e dall’articolo 10 della Legge Gelli-Bianco) posti a tutela sia dei pazienti sia dei professionisti sanitari, articolando l’obbligo di copertura su tre pilastri fondamentali:
- Polizze di struttura: stipulate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/RCO), a copertura dei danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante (art. 10, comma 1);
- Polizze del libero professionista: stipulate dai sanitari che svolgono attività libero-professionale assumendo un’obbligazione contrattuale diretta con il paziente (art. 10, comma 2);
- Polizze per colpa grave: stipulate a proprie spese dagli esercenti la professione sanitaria operanti a qualsiasi titolo all’interno di strutture sanitarie, a garanzia dell’azione di rivalsa o regresso della struttura o dell’assicuratore (art. 10, comma 3).
La regolamentazione si applica altresì alle cosiddette “misure analoghe” di assunzione diretta del rischio da parte delle strutture sanitarie e disciplina specificamente anche la SIR (Self Insurance Retention), ossia la quota di rischio che non viene trasferita all’impresa assicuratrice ma rimane a carico della struttura assicurata, che provvede direttamente alla gestione, all’istruzione e alla liquidazione dei relativi sinistri. Il decreto disciplina, inoltre, il trasferimento del rischio nelle ipotesi di subentro contrattuale tra imprese assicuratrici.
Al cuore di questo nuovo assetto risiede la positivizzazione del modello claims made (“a richiesta fatta”) di cui all’articolo 11 della Legge 24/2017 e all’articolo 5 del D.M. 232/2023, in deroga al principio generale della loss occurrence (insorgenza del fatto illecito ex art. 1917 c.c.). Nel modello claims made, l’attivazione della polizza non è collegata alla data in cui è stata commessa la condotta medica o l’errore clinico, bensì al momento in cui la pretesa risarcitoria viene notificata per la prima volta all’assicurato. In tale cornice, la nozione di “sinistro” assume un valore tecnico determinante. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del D.M. 232/2023, costituisce sinistro esclusivamente:
- la formale richiesta scritta di risarcimento dei danni avanzata per la prima volta dal terzo in vigenza di polizza (o durante l’ultrattività);
- la citazione dell’assicurato come responsabile civile in sede penale a fronte della costituzione di parte civile del danneggiato;
- per le polizze di colpa grave (ex art. 10, comma 3), l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o surroga, compresi il ricevimento dell’invito a dedurre da parte del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti o della richiesta scritta di rivalsa da parte della struttura, formulata a seguito di una sentenza passata in giudicato.
Per evitare ambiguità e denunce intempestive, la norma stabilisce espressamente che non costituiscono sinistro meri fatti, quali, la richiesta di copia della cartella clinica, l’avviso di garanzia, la querela o l’esecuzione del riscontro autoptico/autopsia. Tali eventi non configurano una richiesta risarcitoria e non attivano l’apertura formale del sinistro né la saturazione del massimale
A compensazione della rigidità del criterio claims made e per evitare scoperture temporali, la legge impone due estensioni garanzie inderogabili:
- Retroattività decennale obbligatoria (Garanzia Pregressa): la polizza in vigore deve coprire anche le richieste di risarcimento notificate oggi per la prima volta ma riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi nei 10 anni antecedenti la
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