Il reddito da lavoro autonomo viene determinato, come la maggior parte dei redditi soggetti a tassazione, dalla mera differenza algebrica tra i componenti positivi di reddito e i componenti negativi di reddito, che rappresentano le spese sostenute, necessarie e strumentali alla produzione e alla realizzazione dei componenti positivi di reddito. I predetti redditi vengono dichiarati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: dopo aver riportato sia i componenti positivi di reddito sia i componenti negativi di reddito viene determinata ed evidenziata la differenza da assoggettare, insieme ad altri eventuali redditi, a tassazione ordinaria.
Nel rispetto del principio di cassa, che, a parte rare eccezioni, regna sovrano nella determinazione dei redditi delle persone fisiche, gli articoli 54 bis e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi disciplinano e stabiliscono alcune fondamentali e basilari regole per la determinazione dei suddetti componenti positivi e negativi di reddito.
L’art. 54 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi si occupa delle plusvalenze del reddito da lavoro autonomo da assoggettare a tassazione quali componenti positivi di redito: la plusvalenza è la differenza positiva tra due valori e si verifica quando il valore finale di un bene è superiore al valore del medesimo bene indicato nelle scritture contabili. Nel rispetto del principio di cassa, la differenza tra il valore finale di un bene strumentale per la professione ed il suo valore indicato nei libri contabili assume rilevanza fiscale solo nel caso in cui il bene viene alienato a titolo oneroso, generando per il professionista un flusso di cassa in entrata. Nel caso in cui
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