LAVORO AUTONOMO E PRINCIPIO DI CASSA: LE REGOLE FISCALI DA CONOSCERE

In questo numero di Sigma Review inauguriamo una nuova rubrica: “Conti in Chiaro”, uno spazio dedicato all’analisi concreta e operativa delle norme fiscali che incidono quotidianamente sull’attività dei professionisti sanitari.

Si parte con gli articoli 53 e 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, cuore della disciplina dei redditi da lavoro autonomo: dalla definizione di esercizio professionale ai criteri di determinazione del reddito, passando per compensi, rimborsi spese, deduzioni e nuove regole introdotte dalla recente riforma fiscale (D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192). 

Ad accompagnarci in questo approfondimento sarà il Commercialista Giuseppe Zuccarello, che illustrerà con taglio pratico l’applicazione delle norme, evidenziando gli aspetti più rilevanti per le attività sanitarie libero-professionali.


Articolo 53 – Redditi di lavoro autonomo

L’Articolo 53 del TUIR definisce il lavoro autonomo specificando, in primo luogo, che il relativo reddito deve derivare da un’attività svolta in maniera abituale, ancorché non esclusiva.

Ai fini delle imposte sui redditi, così come avviene anche in ambito IVA, l’abitualità rappresenta un elemento fondamentale, essenziale e necessario. Le attività intellettuali esercitate in modo occasionale, infatti, esulano dal campo dei redditi da lavoro autonomo e rientrano invece nella categoria dei redditi diversi.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi definisce inoltre il lavoro autonomo “per differenza”, stabilendo che tali redditi devono derivare dall’esercizio abituale di arti e professioni diverse da quelle riconducibili all’attività d’impresa.

Nella prassi quotidiana, l’attività di lavoro autonomo è caratterizzata da una specifica e approfondita conoscenza della materia, maturata attraverso un percorso di studi e di praticantato spesso lungo e articolato, che nella maggior parte dei casi culmina con il superamento di un esame di Stato e con l’iscrizione in un albo professionale.

Si tratta, quindi, di attività fondate prevalentemente sulle capacità intellettuali e cognitive del professionista, strettamente connesse alla preparazione tecnica, scientifica e all’esperienza maturata nel tempo.

Il comma 2 dell’Articolo 53 del TUIR ricomprende inoltre tra i redditi di lavoro autonomo alcune fattispecie particolari e marginali. Tra queste, la più significativa è rappresentata dal mero godimento dei frutti derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, brevetti industriali, formule o processi. Anche in questo caso resta fermo il principio secondo cui tali redditi non devono rientrare nell’ambito dell’attività d’impresa.

Si tratta, pertanto, di una forma di lavoro autonomo intellettuale “differito”, nella quale l’autore o l’inventore percepisce i frutti economici della propria attività soltanto successivamente alla realizzazione

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