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martedì, 10 Marzo, 2026

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IL DELICATO RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura aziendale prevista e disciplinata dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e presente in tutte le aziende, al fine di rendere possibile l’effettiva collaborazione da parte dei lavoratori nella scelta e nella verifica delle misure di prevenzione e protezione stabilite dalla legge per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come già previsto dall’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970).

Benché l’individuazione del RLS (alcuni impropriamente parlano di “nomina” del RLS) sia sempre prevista, il numero minimo di RLS e le relative modalità di designazione ed elezione variano in base alle dimensioni dell’azienda ed al settore produttivo di appartenenza:

  • Fino a 15 dipendenti il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo;
  • Con più di 15 dipendenti deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, mentre solo in assenza di dette rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Giova sin da subito premettere che la designazione del RLS non è un obbligo a carico del datore di lavoro, bensì un diritto/dovere dei lavoratori. Qualora i lavoratori non dovessero provvedere alla sua designazione, nessun tipo di sanzione è prevista in capo al datore di lavoro.

La Sezione VII del Titolo I del Testo Unico, rubricata “Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori”, contiene la disciplina di riferimento per l’RLS.

L’art. 47 del D. Lgs. 81/08 dispone al II comma che “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” ed il successivo V comma stabilisce che “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”.

L’art. 50 del D. Lgs. non prevede dei veri e propri obblighi per il RLS, bensì delle attribuzioni, chiamate sovente “compiti del RLS”. In sostanza, si può affermare che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza abbia dei diritti, non degli obblighi.

In sintesi, i compiti del RLS possono essere così riassunti:

  • Può accedere nei locali aziendali dove si effettuano i lavori allo scopo di verificare la congruenza delle condizioni rispetto agli obiettivi aziendali e di legge per salute e sicurezza, ricevendo informazioni e documentazione aziendale

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