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PNRR E SANITÀ: AUTORIZZAZIONI “IMMEDIATE” PER CASE E OSPEDALI DI COMUNITÀ

La nuova deroga introdotta dal D.L. 32/2026 accelera autorizzazione e accreditamento delle strutture finanziate dalla Missione 6 Salute.

Con la conversione in legge del D.L. 32/2026, avvenuta mediante la Legge 8 maggio 2026 n. 71, il legislatore ha introdotto una significativa novità in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie finanziate con fondi PNRR.

La modifica normativa si inserisce all’interno dell’art. 6-bis del decreto, rubricato “Disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, introducendo una disciplina straordinaria rispetto al tradizionale impianto autorizzativo previsto dal D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

L’obiettivo dichiarato appare evidente: accelerare il raggiungimento dei target della Missione 6 Salute del PNRR, evitando che i tempi procedimentali delle autorizzazioni sanitarie possano rallentare la messa in esercizio delle nuove strutture territoriali.

L’articolo 6-bis, introdotto in sede di conversione, modifica gli articoli 8-ter e 8-quater del D.Lgs. 502/1992, prevedendo una rilevante semplificazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento per le strutture sanitarie e sociosanitarie connesse agli investimenti PNRR.

La lettera a) dell’art. 6-bis introduce il nuovo comma 5-bis dell’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992. La disposizione prevede che, per le strutture sanitarie interessate dagli investimenti PNRR della Missione 6 Salute, l’autorizzazione all’esercizio si intenda rilasciata contestualmente alla presentazione dell’istanza da parte dell’Azienda Sanitaria interessata. La norma riguarda:

  • nuove strutture;
  • adattamento di strutture esistenti;
  • diversa utilizzazione;
  • ampliamenti;
  • trasformazioni.

La verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati nell’istanza dovrà essere effettuata dalle amministrazioni competenti, secondo la normativa regionale applicabile, entro dodici mesi dalla presentazione della domanda. In altri termini, la semplice presentazione dell’istanza assume efficacia immediata: l’attività sanitaria può essere avviata senza attendere il rilascio formale del provvedimento autorizzativo.

Si tratta di una deroga estremamente rilevante rispetto all’impostazione ordinaria del sistema autorizzativo sanitario italiano, storicamente fondato sul principio secondo cui prima si ottiene l’autorizzazione, poi si esercita l’attività sanitaria.

Con la nuova disciplina, invece, il rapporto viene sostanzialmente invertito: prima si

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