Dal punto di vista tecnico – edilizio, un locale interrato è uno spazio collocato al di sotto del piano di campagna, ossia del livello del terreno esterno che circonda l’edificio. Si tratta di ambienti nei quali l’assenza o la forte limitazione di superfici finestrate comporta un apporto ridotto sia di illuminazione naturale sia di ventilazione. In un locale interrato le pareti sono a contatto diretto con il terreno e le eventuali aperture, come bocche di lupo o griglie di aerazione, non sono normalmente ritenute sufficienti a garantire condizioni ambientali assimilabili a quelle di un locale fuori terra. Tali spazi sono normalmente destinati a funzioni accessorie, quali cantine, depositi, archivi, locali tecnici o autorimesse, e solo eccezionalmente a usi che prevedano una presenza continuativa di persone.
l quadro cambia sensibilmente quando dall’edilizia si passa alla sicurezza sul lavoro. In questo ambito interviene il D.Lgs. 81/2008 che, all’articolo 65, disciplina espressamente l’utilizzo dei locali sotterranei e semisotterranei, affermando un principio generale: tali ambienti non sono, di norma, destinati allo svolgimento di attività lavorative.
La ratio della norma è sostanziale e non meramente formale. La carenza di aerazione e illuminazione naturale, il rischio di accumulo di gas o sostanze nocive e le maggiori criticità in caso di evacuazione rendono più complessa la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Tuttavia, non si tratta di un divieto assoluto. L’utilizzo lavorativo di locali interrati è ammesso a condizione che siano garantite adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e comfort ambientale, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, che rappresenta il riferimento fondamentale per la valutazione della conformità.
Se si intende destinare un locale interrato allo svolgimento di attività lavorativa, la valutazione non può essere affidata a un singolo requisito, ma deve basarsi su un insieme coordinato di criteri tecnici, impiantistici e organizzativi. Il primo passaggio, tuttavia, è di natura urbanistico-edilizia: occorre verificare preliminarmente se il locale sia suscettibile di cambio di destinazione d’uso. In molti casi, infatti, i regolamenti edilizi comunali e gli strumenti urbanistici vigenti non consentono la trasformazione di locali nati con funzione accessoria in spazi destinati ad attività lavorative. In assenza di tale presupposto, qualsiasi valutazione successiva in materia di sicurezza e impiantistica risulta priva di efficacia.
Solo una volta accertata la legittimità del cambio di destinazione d’uso è possibile procedere all’analisi dei requisiti tecnici e





