Abstract
Nel settore sanitario la mancata fruizione delle ferie è spesso conseguenza di carenze organizzative e di personale che possa garantire la continuità assistenziale. L’evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale ha ridefinito i limiti del divieto di monetizzazione nel pubblico impiego, chiarendo che l’indennità sostitutiva spetta alla cessazione del rapporto quando il lavoratore non è stato posto in condizione di fruire del riposo. Una recente sentenza del Tribunale di Ferrara (n. 96 del 15 maggio 2025) conferma che l’autonomia organizzativa del dirigente medico non esonera l’azienda dai propri obblighi e non comporta il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto.
Nel settore sanitario la questione del pagamento delle ferie non godute ha assunto negli ultimi anni una dimensione affatto rilevante. Non si tratta più soltanto di stabilire se le ferie residue non godute possano essere liquidate alla data di cessazione del rapporto, ma di verificare se l’organizzazione del lavoro datoriale abbia realmente consentito al professionista di esercitare un diritto che l’ordinamento considera fondamentale e cioè quello relativo al riposo annuale retribuito. Nel Servizio sanitario nazionale la mancata fruizione delle ferie è ormai un fenomeno strutturale: turni h 24, carenze di organico, picchi stagionali, emergenze e continuità assistenziale rendono frequente l’accumulo di giorni residui, soprattutto nelle branche ad elevata reperibilità (pronto soccorso, rianimazione, aree critiche). Quando il rapporto di lavoro cessa (pensionamento, dimissioni, mobilità), il nodo diventa economico: le ferie non godute si perdono o devono essere indennizzate?
La normativa di riferimento è piuttosto articolata e afferisce all’art. 36 della Costituzione, all’art. 2109 cod. civ., al D.Lgs. 66/2003 e, in particolare, all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e all’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che qualificano le ferie e quindi il diritto al riposo come un presidio di salute e sicurezza prima ancora che come una componente retributiva. La regola generale è che le ferie devono essere godute in natura e non possono essere sostituite da un’indennità, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro. Nel pubblico impiego, il D.L. 95/2012 ha introdotto, per ragioni di contenimento della spesa pubblica un divieto ampio di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, divieto che ha a lungo rappresentato il principale argomento difensivo delle Amministrazioni pubbliche.
L’evoluzione giurisprudenziale, tuttavia, ha progressivamente disatteso l’orientamento negativo della P.A. La Corte di giustizia dell’Unione europea, infatti, ha chiarito che il lavoratore non può perdere automaticamente il diritto all’indennità sostitutiva solo perché non ha richiesto le ferie. È il datore di lavoro che deve dimostrare di averlo posto concretamente e in piena trasparenza nelle condizioni di





