Il mondo delle attività professionali e sanitarie si presenta oggi estremamente eterogeneo: si va dal professionista singolo privo di qualsiasi struttura organizzativa sino agli studi dotati di apparati complessi, sofisticati e costosi; dai piccoli studi che generano poche migliaia di euro a strutture che producono ricavi nell’ordine di milioni; dagli studi totalmente dipendenti dalla figura del professionista a organizzazioni che hanno sviluppato un valore autonomo, capace di attrarre clientela indipendentemente dal titolare.
Questa varietà dimostra come lo studio professionale, pur non qualificandosi tecnicamente come “azienda”, sia, di fatto, un’organizzazione stabile dotata di capacità autonoma di produzione del reddito.
All’interno di questo scenario si colloca il crescente interesse verso la cessione o il conferimento dello studio professionale, anche attraverso modelli societari quali le Società tra Professionisti (S.T.P.).
Si intrecciano qui discipline differenti, civilistica, pubblicistica e tributaria, che occorre analizzare in modo coordinato.
La cessione di una struttura sanitaria privata è disciplinata da un duplice livello normativo:
1. il profilo civilistico, che regola il trasferimento dei beni materiali e immateriali tramite contratto;
2. il profilo amministrativo, che riguarda la voltura dell’autorizzazione all’esercizio.
Le autorizzazioni amministrative hanno carattere personale e non possono essere oggetto di autonomo trasferimento: esse sono inscindibilmente legate sia al soggetto giuridico che esercita l’attività, sia alla sede in cui questa è svolta.
Pertanto, non si può parlare di “cessione dell’autorizzazione”, bensì di cessione dell’insieme dei beni che compongono la struttura (materiali e immateriali), cui segue, previa verifica da parte della Regione, del Comune o dell’ASL, la voltura del titolo autorizzativo.
Rientrano nel perimetro della cessione:
• beni materiali: attrezzature, arredi, apparecchiature, impianti, eventuale immobile se incluso;
• beni immateriali: avviamento, relazioni di clientela, contratti in essere.
La cessione avviene tramite contratto (atto notarile o scrittura privata autenticata), che legittima il trasferimento dell’attività tra cedente e cessionario.
La voltura dell’autorizzazione, tuttavia, produce effetti solo dal momento del provvedimento regionale, che verifica i requisiti del nuovo soggetto che eserciterà l’attività.
Nell’ambito delle professioni regolamentate, anche lo studio professionale, pur non essendo tecnicamente un’azienda per mancanza del requisito dell’impresa, presenta tutti gli elementi di un’organizzazione economicamente unitaria:
- beni strumentali;
- contratti e rapporti con la clientela;
- avviamento;
- risorse umane;
- processi organizzativi.
Si può dunque parlare di una vera e propria “azienda del professionista”, che acquista rilevanza quando si valuta la sua trasferibilità o conferibilità in un nuovo soggetto giuridico.
In tale prospettiva si applicano per analogia le norme sul trasferimento d’azienda, tra cui:
• art. 2112 c.c. – continuità dei rapporti di lavoro;
• art. 2558 c.c. – subentro nei contratti non personali;
• art. 2559 c.c. – subentro nei crediti;
• art. 2560 c.c. – responsabilità per i debiti relativi all’attività conferita.
Per molti anni, la principale criticità nella trasformazione degli studi professionali in società e nel conferimento delle attività professionali in S.T.P. si è collocata sul piano fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, negava la possibilità di trattare il conferimento dello studio come conferimento d’azienda, con due conseguenze:
• impossibilità di applicare la neutralità fiscale dell’art. 176 TUIR;
• tassazione delle plusvalenze emergenti sul trasferimento di elementi immateriali (avviamento, clientela), oltre al rischio di rilevanza IVA.
Questa impostazione rendeva il conferimento dello studio in una S.T.P. un’operazione potenzialmente onerosa e poco conveniente.
Con il Decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192, il legislatore è intervenuto in modo radicale, introducendo nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi il nuovo art. 177-bis TUIR – Operazioni straordinarie e attività professionali.
La norma, oggi pienamente in vigore, stabilisce che: “I conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché delle passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (S.T.P.), non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze”.
La norma introduce, quindi, per la prima volta, un regime di neutralità fiscale piena per il conferimento dello studio professionale in una S.T.P.
Il legislatore ha inoltre previsto che:
• il conferimento dello studio in S.T.P. non può essere qualificato come abuso del diritto;
• la successiva cessione della quota della S.T.P. non può essere contestata come operazione elusiva.

Si tratta della più importante apertura legislativa degli ultimi vent’anni per le professioni ordinistiche.
L’evoluzione normativa civilistica, autorizzativa e ora anche fiscale ridisegna completamente il quadro delle operazioni di trasferimento, conferimento e trasformazione dello studio professionale.
Questa riforma consente finalmente alle professioni regolamentate di dotarsi di modelli societari moderni, efficienti, competitivi e perfettamente coerenti con la loro reale struttura economica.
A cura di Andrea Gianmarco Tuzio
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