Ci scrive Paolo da Roma: “Alla luce delle modifiche introdotte dal nuovo AIR della Regione Lazio, mi sembra di capire che non sia più richiesta l’esclusività della stanza per lo svolgimento dell’attività libero-professionale. Desideravo sapere se sarà finalmente possibile svolgere attività privata nella medesima stanza utilizzata per l’attività convenzionata, purché al di fuori dell’orario di servizio. In particolare, vorrei avere conferma che sarà possibile esercitare anche la medicina estetica all’interno dello studio, trattandosi di prestazioni comprese nell’allegato relativo alle attività a minore invasività.”
Caro Paolo,
Dal 1° ottobre 2026 entrerà in vigore il nuovo Accordo Integrativo Regionale (AIR) della Regione Lazio, approvato con la DGR n. 610 del 23 luglio 2026, che disciplina il rapporto convenzionale dei medici del ruolo unico di assistenza primaria in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 15 gennaio 2026, come modificato dall’Intesa Stato-Regioni del 26 giugno 2026.
L’AIR recepisce il nuovo modello di assistenza territoriale delineato dal DM n. 77/2022 e dall’ACN, fondato su reti integrate di professionisti, prossimità delle cure e presa in carico continuativa del cittadino. In questo contesto, le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) assumono un ruolo centrale nell’organizzazione dell’assistenza primaria, garantendo la continuità del servizio attraverso una programmazione coordinata degli studi medici.
Per assicurare tale continuità, gli studi appartenenti alla medesima AFT organizzano l’attività in modo alternato e complementare, prevedendo l’apertura di alcuni studi nelle ore del mattino e di altri nel pomeriggio, così da garantire l’assistenza per l’intero arco della giornata.
Ciò non significa, tuttavia, che il singolo medico debba essere presente nel proprio studio per dodici ore consecutive. L’art. 28 dell’ACN conferma, infatti, che il medico di medicina generale può svolgere attività libero-professionale al di fuori dell’orario di servizio, previa comunicazione all’Azienda sanitaria, purché tale attività non pregiudichi il corretto svolgimento degli obblighi convenzionali e delle attività previste all’interno della AFT.
L’aspetto di maggiore interesse riguarda proprio l’utilizzo dei locali dello studio. Il nuovo art. 35 dell’ACN dispone, infatti, che gli spazi dello studio medico sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività convenzionata durante l’esercizio della stessa, precisando però che al di fuori di tale attività possono essere utilizzati per altre attività sanitarie.
Si tratta di una modifica significativa rispetto alla disciplina
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