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QR CODE NELLE STRUTTURE SANITARIE DEL LAZIO: CHI È REALMENTE OBBLIGATO AD ESPORLO?

Con la Legge Regionale 8 agosto 2025, n. 15, entrata in vigore il 13 agosto 2025, il legislatore laziale ha introdotto, mediante l’art. 6, comma 1, lettera h), il nuovo art. 10-bis (“Esposizione e comunicazione al pubblico”) nella Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, recante “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”.

La nuova disposizione ha stabilito specifici obblighi di trasparenza nei confronti degli utenti, prevedendo che le strutture sanitarie autorizzate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), della L.R. n. 4/2003le strutture autorizzate e accreditate ai sensi dell’art. 14 gli studi medici e odontoiatrici autorizzati, di cui all’art. 4, comma 2 della medesima legge, sono tenuti ad esporre al pubblico il provvedimento autorizzativo, l’elenco delle branche autorizzate (o autorizzate e accreditate), l’elenco dei professionisti operanti e il QR Code rilasciato dal Servizio sanitario regionale, nonché a riportare quest’ultimo sul sito internet, sui canali social e sul materiale promozionale.

Per le attività professionali non soggette ad autorizzazione, disciplinate dall’art. 4, comma 2-bis, della L.R. n. 4/2003, il legislatore ha invece disposto un diverso adempimento: l’obbligo di esporre al pubblico la Comunicazione di Inizio Attività.

Lo stesso art. 10-bis ha poi demandato alla Giunta regionale l’adozione, entro novanta giorni, di un apposito regolamento di attuazione volto a definire le modalità operative di applicazione della nuova disciplina. 

Il Regolamento regionale 29 luglio 2026, n. 11, adottato in attuazione dell’art. 10-bis della L.R. 3 marzo 2003, n. 4, entrato in vigore il 31 luglio 2026, stabilisce che le relative disposizioni si applicano:

  • alle strutture sanitarie private autorizzate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), della L.R. n. 4/2003, che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, comprese quelle di chirurgia ambulatoriale;
  • alle strutture sanitarie private autorizzate e accreditate ai sensi dell’art. 14 della medesima legge, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, comprese quelle di chirurgia ambulatoriale;
  • agli studi medici e odontoiatrici autorizzati ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2003;
  • ai professionisti che esercitano attività non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis.

Alla luce di tale previsione normativa, appare chiaro che gli studi medici e odontoiatrici soggetti ad autorizzazione sanitaria sono tenuti ad esporre il QR Code previsto dall’art. 10-bis, mentre gli studi professionali non soggetti ad autorizzazione, siano essi medici, odontoiatrici o appartenenti ad altre professioni sanitarie ordinistiche, devono esporre esclusivamente la Comunicazione di Avvio Attività, senza alcun obbligo di QR Code.

Il principale profilo interpretativo riguarda, invece, le strutture sanitarie autorizzate per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale: resta, infatti, da individuare con precisione quali siano le strutture riconducibili a tale definizione. La formulazione della legge regionale e quella del successivo Regolamento di attuazione sembrano prestarsi a letture non perfettamente coincidenti circa l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di esposizione del QR Code. Proprio per tale ragione è necessario procedere a

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