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FARMACIE E SERVIZI SANITARI: EVOLUZIONE NORMATIVA O CONCORRENZA SLEALE?

Ci scrive Francesco, medico di Roma, chiedendo se il crescente numero di servizi sanitari offerti dalle farmacie sia legittimo o configuri una forma di concorrenza impropria nei confronti dei professionisti sanitari.

La c.d. Farmacia dei Servizi è un nuovo paradigma all’interno del panorama sanitario italiano. Questo nuovo modello si basa sul concetto di una farmacia evoluta che abbina le normali attività di vendita dei medicinali e l’erogazione di servizi alla persona. La farmacia dei servizi offre, infatti, prestazioni per la prevenzione e la salute, come consulenze, test diagnostici ed esami vari.

L’ampliamento dei servizi sta trasformando il ruolo delle farmacie, che stanno acquisendo una posizione sempre più di rilievo a livello territoriale, offrendo supporto ai cittadini e all’intero sistema sanitario nazionale (SSN).

L’idea di una Farmacia dei Servizi è il risultato di una rivoluzione iniziata con la Legge n. 69/2009 che ha previsto, per la prima volta, che le farmacie potessero fornire nuovi servizi in ambito sanitario ai cittadini. Rivoluzione poi culminata con il D.Lgs. n. 153/2009, che ha introdotto la possibilità per le farmacie di offrire servizi assistenziali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’aumento della spesa sanitaria (legata soprattutto all’invecchiamento della popolazione) ha reso necessaria una redistribuzione delle funzioni di assistenza sul territorio, rendendo le farmacie vere e proprie protagoniste del sistema sanitario locale, allo scopo di alleggerire il peso sul SSN.

Il nuovo concetto di farmacia dei servizi è stato ulteriormente definito dai successivi decreti attuativi:

  • Decreto 16 dicembre 2010 – Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009;
     
  • Decreto 16 dicembre 2010 – Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali;
     
  • Decreto 8 luglio 2011 – Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

La Legge di Bilancio del 2018, inoltre, ha previsto l’avvio in nove regioni italiane, per il triennio 2018-2020, di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni socio-assistenziali previste dal D. Lgs. n. 153/2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN, autorizzando una spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2018, 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 18 milioni di euro per l’anno 2020.

Infine, la Legge di Bilancio del 2020 ha prorogato ed esteso la sperimentazione della Farmacia dei Servizi, in modo da ampliare gli ambiti territoriali di sperimentazione e le risorse messe a disposizione delle farmacie per potenziare l’offerta dei servizi. Tale legge prevedeva nel dettaglio:

  • un allungamento del periodo di sperimentazione, esteso anche per il biennio 2021-2022;
  • l’ampliamento delle Regioni coinvolte a tutte le Regioni a statuto ordinario, oltre alla Sicilia;
  • l’impiego di risorse destinate, pari alla somma di oltre 50 milioni di euro, equamente distribuiti per l’anno 2021 e per l’anno 2022.

Secondo quanto stabilito dalle norme appena illustrate, le farmacie, pubbliche e private, possono

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