Già dal primo DPCM 9 febbraio 2018, che ha istituito la figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), era previsto l’obbligo di aggiornamento professionale continuo, stabilendone la durata minima in 10 ore annuali. Tale previsione è stata successivamente confermata dal DPCM 9 marzo 2022, che ha ulteriormente chiarito la decorrenza dell’obbligo:
- dall’anno successivo al conseguimento della qualifica;
- oppure, per i soggetti esentati, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Tuttavia, né il decreto del 2018 né quello del 2022 prevedono espresse sanzioni in caso di mancato aggiornamento. Eppure, ritenere che l’assenza di una sanzione diretta equivalga all’assenza di responsabilità è un errore. Il sistema normativo non sanziona l’ASO attraverso il DPCM, ma attraverso l’ordinamento generale del lavoro e della sicurezza. In caso di mancato aggiornamento:
- la responsabilità ricade sia sul lavoratore che sul datore di lavoro;
- le conseguenze derivano principalmente dal Decreto Legislativo 81/2008.
Il datore di lavoro ha un duplice obbligo:
1. ai sensi dell’art. 11, comma 3 del DPCM 2022: deve acquisire e conservare la documentazione





