TRA OBBLIGO DI MEZZI E RISULTATO: LE RESPONSABILITÀ DEL MEDICO ESTETICO E DEL CHIRURGO PLASTICO.

L’attenzione alla salute, intesa come cura dell’aspetto esteriore, ha conosciuto, soprattutto nell’ultimo decennio, una significativa espansione, coinvolgendo un numero sempre crescente di pazienti orientati al miglioramento delle proprie caratteristiche estetiche. Questa evoluzione ha comportato l’emersione di rilevanti implicazioni giuridiche, in particolare con riferimento ai profili di responsabilità del medico che presta attività di medicina estetica o di chirurgia plastica.

La giurisprudenza ha tradizionalmente qualificato la prestazione sanitaria come obbligazione di mezzi, analogamente alle prestazioni riconducibili alle professioni intellettuali, quali, a titolo esemplificativo, quelle dell’avvocato, del consulente del lavoro o del commercialista.

Ci si interroga, tuttavia, se tale qualificazione possa ritenersi valida anche con riguardo alle prestazioni di medicina estetica e chirurgia plastica, caratterizzate da finalità differenti rispetto a quelle strettamente terapeutiche.

Le obbligazioni di risultato, ex adverso, sono state tradizionalmente individuate in relazione a quelle prestazioni aventi ad oggetto un facere il cui esito sia oggettivamente garantibile. Rientrano tra le obbligazioni di risultato, ad esempio, quelle relative alla realizzazione di un’opera o alla riparazione di un bene, trattandosi di prestazioni il cui esito sia verificabile secondo criteri oggettivi.

Prima di affrontare l’analisi delle forme di responsabilità del personale sanitario in ambito estetico, è, pertanto, necessario chiarire preliminarmente cosa si intenda per obbligazione di mezzi e per obbligazione di risultato.

Le due categorie dell’obbligazione di mezzi e dell’obbligazione di risultato rappresentano la classica dicotomia cui si fa riferimento ogniqualvolta si analizzino i profili di responsabilità di un professionista.

Si definiscono obbligazioni di mezzi quelle obbligazioni che impongono al debitore (il professionista) lo svolgimento di una determinata attività, indipendentemente dal conseguimento di uno specifico risultato. In tali ipotesi, il debitore è tenuto a porre in essere tutto quanto è nelle proprie possibilità per soddisfare l’interesse del creditore (il paziente/cliente), facendo ricorso a una diligenza qualificata, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., senza tuttavia assumere l’impegno di garantire il risultato sperato.

Di contro, si qualificano come obbligazioni di risultato quelle obbligazioni in cui il debitore è tenuto al raggiungimento di una determinata finalità. In questo schema, il debitore assume l’impegno di conseguire uno specifico risultato, essendo irrilevanti, ai fini dell’adempimento, le modalità attraverso le quali l’attività è stata svolta: ciò che assume rilievo esclusivo è il conseguimento del risultato finale.

Con specifico riguardo all’attività del medico estetico o del chirurgo plastico, si è nel tempo sviluppato un dibattito acceso. La dottrina ha ritenuto, infatti, che in capo a tali professionisti non gravi soltanto un obbligo di cura, bensì un vero e proprio obbligo di conseguimento di un risultato, qualora questo risulti conforme alla volontà espressa dal paziente e sia stato chiaramente prospettato e condiviso in una fase antecedente all’esecuzione della prestazione.

In questa prospettiva, il paziente manifesta il miglioramento estetico desiderato e raggiunge un accordo con il sanitario circa l’esito atteso dell’intervento. Da ciò discende la qualificazione della responsabilità del medico estetico e del chirurgo plastico in termini di inadempimento o inesatto adempimento di un’obbligazione di risultato, nel caso in cui l’esito concordato non venga conseguito.

Tale impostazione non è stata, tuttavia, accolta in modo unanime. Parte della giurisprudenza ha continuato

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