La riforma introdotta dalla Legge n. 190/2025, entrata in vigore il 3 gennaio 2026, ha modificato in modo sostanziale la disciplina delle Società tra Professionisti, intervenendo sull’art. 10 della Legge 183/2011. Il cambiamento riguarda uno dei punti più critici e dibattuti degli ultimi anni: la maggioranza qualificata dei professionisti nelle STP.
Dopo anni di interpretazioni più o meno restrittive, il legislatore ha finalmente chiarito il principio: “la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci professionisti può essere assicurata alternativamente per teste oppure per quote”. Una modifica apparentemente tecnica, ma in realtà destinata a incidere profondamente sulla governance delle STP, in particolare nelle S.r.l.
Il criterio della doppia maggioranza cumulativa (2/3 per teste e 2/3 per quote) non era applicato in modo uniforme da tutti gli Ordini professionali. Diversi Ordini avevano già adottato una lettura non cumulativa, ritenendo sufficiente il controllo sostanziale dei professionisti. In ambito sanitario, invece, l’interpretazione cumulativa era stata sostenuta con fermezza, diventando criterio di fatto per l’iscrizione e la legittimità delle STP.
La nuova formulazione supera il vincolo cumulativo e introduce una regola alternativa: i professionisti devono garantire una maggioranza qualificata di 2/3. Tale maggioranza può essere assicurata:
- per numero di soci (per teste)
oppure
- per partecipazione al capitale (per quote).
La scelta dipende dal modello societario adottato e deve risultare chiaramente dallo statuto.
Attenzione però a un equivoco pericoloso: il fatto che la maggioranza possa essere alternativamente garantita solo per teste non significa che possa essere svuotato il potere decisionale sostanziale dei professionisti. Il principio che resta intangibile è uno solo: il controllo decisionale deve





