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martedì, 17 Febbraio, 2026

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LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO: IN ARRIVO NUOVI OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO

Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 fra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inerente alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi sulla salute e sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro).

Il nuovo Accordo Stato-Regioni accorpa ed unifica tutti gli accordi precedentemente in vigore (2011, 2012 e 2016), costituendo quindi quello che possiamo definire come un c.d. “Accordo Quadro” o “Testo Unico” degli accordi stato-regioni sulla formazione in ambito di sicurezza sul lavoro.

L’Accordo 2025 definisce la durata ed i contenuti minimi formativi per lavoratori, preposti, dirigenti, responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e, per la prima volta, anche per i datori di lavoro.


Modalità di erogazione dei corsi di formazione, attestati di formazione e verifica dell’apprendimento

Il nuovo Accordo del 2025 prevede 4 modalità di erogazione della formazione:

• In presenza fisica;
• In videoconferenza sincrona;
• In modalità e-learning;
• In modalità mista.

Il nuovo documento indica, finalmente, i requisiti per erogare la formazione in “videoconferenza sincrona” ed amplia, in modo significativo, l’elenco dei requisiti richiesti per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning.

Nello specifico ed ai sensi delle definizioni fornite dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025:

Per videoconferenza sincrona (VCS o FAD Sincrona) si intende “lo streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti (in sincronia appunto) che interagiscono fra loro da più postazioni remote, attraverso una piattaforma multimediale di comunicazione”. Ogni partecipante deve utilizzare un dispositivo personale (in genere PC o tablet) a suo uso esclusivo per tutta la durata del corso. Questa modalità di formazione consente interazioni simili a quella della formazione in presenza fisica ed è a questa equiparata, salvo i moduli di addestramento o di prove pratiche che ne restano esclusi.
• Per e-learning (FAD Asincrona) si intende “un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona, caratterizzato da forme di interattività a distanza fra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica”. Il nuovo documento del 2025 definisce altresì i requisiti organizzativi, tecnici, le modalità operative e le procedure per svolgere i corsi di formazione in modalità e-learning; tali indicazioni sono indicate all’interno della Parte IV, punto 3.3, Accordo Stato-Regioni 2025.

La differenza fra “videoconferenza” e modalità “e-learning” può essere così riassunta:

• La videoconferenza sincrona (FAD Sincrona) presenta una interazione totalmente simultanea, poiché prevede la compresenza temporale di formatore e discenti, in modo del tutto analogo ad una presenza fisica in aula. I partecipanti, perciò, potranno interagire in tempo reale con lo stesso docente e con gli altri discenti, vedendosi e parlandosi come se tutti fossero nella stessa aula;
• La modalità di formazione in “e-learning” è, al contrario, essenzialmente asincrona, dato che non richiede la compresenza temporale del formatore e dei discenti. Normalmente le lezioni precedentemente registrate vengono seguite dal partecipante in modo autonomo e del tutto individuale e le eventuali interazioni didattiche possono avvenire in momenti diversi e non contemporanei, attraverso differenti mezzi, come ad esempio e-mail, blog e form appositi, videoconferenza e collegamenti telefonici.

Per quanto riguarda gli attestati formazione, ogni discente, al termine del relativo percorso formativo e dopo aver superato una verifica finale di apprendimento, avrà diritto al proprio attestato di avvenuta formazione che dovrà contenere almeno i seguenti dati:

• Denominazione del soggetto formatore;
• Dati anagrafici del discente (nome, cognome, codice fiscale);
• Tipologia del corso svolto con riferimento normativo e durata;
• Modalità di erogazione del corso;
• Firma del legale rappresentante del soggetto formatore o dei suoi incaricati, preferibilmente in modalità digitale;
• Data e luogo della formazione.

Detti attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, nell’attestato per i corsi dei lavoratori risulta eliminata la necessità di indicare il livello di rischio dell’azienda a cui appartiene il lavoratore partecipante.

Non si può non menzionare un recentissimo provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (prov. n. 571 del 15 settembre 2025) che definisce l’attestato di formazione come un “bene personale” del lavoratore e non un “bene aziendale”, in quanto contiene dati personali riferibili al lavoratore stesso e la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato/lavoratore, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro può conservarne copia per esigenze organizzative o produttive, per ragioni di sicurezza o di vigilanza, ma non può trattenerne l’originale oppure opporsi alla sua consegna.

Il principio ormai consolidato può così riassumersi: “la formazione appartiene ai lavoratori e alle lavoratrici; di conseguenza negare, opporsi o trattenere l’attestato di formazione equivale a violare la normativa sulla protezione dei dati personali e i doveri di buona fede e di correttezza contrattuale, di matrice civilistica, del datore di lavoro.”

Con riguardo alla verifica dell’apprendimento, il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 ribadisce l’importanza di essa in ogni percorso formativo, prevedendo per i corsi “base” inerenti ai lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro, un test finale di apprendimento composto da almeno 30 domande con almeno 3 risposte alternative; il discente per superare la prova dovrà rispondere in maniera corretta almeno al 70% delle domande. In alternativa al test a domande, è possibile sottoporre il discente ad un colloquio.

Per i corsi di aggiornamento, invece, il test finale di apprendimento dovrà comprendere almeno 10 domande, sempre con 3 possibili risposte alternative; anche in tale caso, il discente per superare la prova dovrà rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande.

Formazione dei lavoratori

La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quanto previsto dall’ormai abrogato Accordo del 21 dicembre 2021, sia in termini di durata che di contenuti.

Pertanto, rimane confermata la formazione generale di almeno 4 (quattro) ore e quella specifica:

  • 4 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di “rischio basso”;
  • 8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di “rischio medio”;
  • 12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di “rischio alto”.

Tutte le classi di rischio vengono puntualmente identificate in base al codice ATECO a cui appartiene la singola azienda, in modo del tutto analogo a quanto stabilito dal “vecchio” Accordo del 21 dicembre 2011.

Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale (5 anni) con durata minima di 6 ore.

La formazione sulla sicurezza dei lavoratori potrà avvenire in modalità e-learning, anche per i corsi in lingua per lavoratori stranieri, solo nei seguenti casi:

  • Corso di parte generale;
  • Corso di parte specifica per il solo “rischio basso”;
  • Corso di aggiornamento.

Giova rammentare la previsione secondo la quale i lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche sporadica o saltuaria, nei vari reparti produttivi, possono frequentare i corsi di formazione individuati per il “rischio basso” con le relative modalità di erogazione.

La formazione dei lavoratori preposti

Il corso per lavoratori preposti, così come già stabilito dal precedente Accordo del 2011, è un corso integrativo accessibile solo previa frequentazione della formazione generale e specifica per i lavoratori.

Tale corso ha una durata minima di 12 ore (non più 8 ore come nel precedente Accordo del 21 dicembre 2011), non è prevista la possibilità di erogare la formazione (sia di base che di aggiornamento) in modalità e-learning e si articolerà in quattro moduli:

• Giuridico normativo;
• Gestione e organizzazione della sicurezza sul lavoro;
• Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività;
• Comunicazione e informazione.

La formazione di aggiornamento per i preposti dovrà essere svolta con cadenza biennale (2 anni, così come stabilito dalla Legge 215 del dicembre 2021), con una durata minima di 6 ore.

I preposti che hanno svolto il corso base o l’ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni, devono svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo del 2025 (entro il 24 maggio 2026).

La formazione dei dirigenti

Secondo quanto stabilito dal nuovo Accordo sulla formazione 2025, il corso di formazione per il personale dirigente si riduce dalle precedenti 16 ore a 12 ore, ma viene previsto il modulo aggiuntivo (così come per i datori di lavoro) denominato “cantieri” e frequentabile in modalità e-learning, per tutti i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, allo scopo precipuo di soddisfare il dettato normativo di cui all’art. 97, comma 3-ter, D.Lgs. 81/2008.

Per i corsi di aggiornamento resta invariata l’indicazione della periodicità quinquennale (5 anni) con durata minima di 6 ore.

La formazione per i dirigenti, sia di base che di aggiornamento, può essere erogata in modalità e-learning.

La formazione del Datore di Lavoro

Il nuovo Accordo introduce, dopo anni di attesa, il corso di formazione per i Datori di lavoro (DL) con una durata di 16 ore e suddiviso in due moduli specifici:

  • Uno di carattere prettamente giuridico-normativo;
  • L’altro di organizzazione, controllo e gestione del Servizio Sicurezza Lavoro (SSL).

Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere l’ulteriore modulo denominato “cantieri” di 6 ore che permetterà di adempiere alla formazione per il datore di lavoro dell’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.

Tutti i datori di lavoro dovranno svolgere la formazione frequentando gli apposti corsi sulla sicurezza “per datori di lavoro”, entro e non oltre 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025 (24 maggio 2027).

Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale (5 anni) con durata di almeno 6 ore.

La formazione del datore di lavoro, sia di “base” che di aggiornamento, può essere svolta anche in modalità e-learning.

Formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (DL SPP)

Il datore di lavoro, previa frequentazione del corso “datore di lavoro” di cui sopra, se intende svolgere anche la funzione con i relativi compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP) dovrà necessariamente seguire:

• Un modulo comune di 8 ore che prevede anche una esercitazione pratica sulla redazione di un DVR riferito al settore ATECO di appartenenza, valido per tutti a prescindere in cui opera l’azienda;

• Ulteriori moduli tecnici ed integrativi specifici per determinati settori:
– Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicultura – Zootecnia (di 16 ore);
– Modulo integrativo 2: A – Pesca (di 12 ore);
– Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (di 16 ore);
– Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (di 16 ore).

Non è prevista alcuna possibilità di erogare la formazione base del DL SPP in modalità e-learning.

Si rileva una notevole differenza rispetto al precedente accordo del 2011, in cui la formazione dei datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione protezione dai rischi era articolato in tre differenti tipologie di rischio, rispettivamente 16 ore (rischio basso), 32 ore (rischio medio) e 48 ore (rischio alto).

Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale (5 anni), con una durata minima di 8 ore che potranno essere erogate anche in modalità e-learning.

A cura di Giuseppe Virgallita

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