QUANDO LA SICUREZZA DEL LAVORO NON È SOLTANTO BUROCRAZIA: GESTIRE LO STUDIO PROFESSIONALE ATTRAVERSO LA PREVENZIONE

Negli ultimi anni il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è entrato con sempre maggiore forza nel dibattito pubblico, attirando l’attenzione non solo degli organi di stampa, ma anche dei cittadini e dei professionisti. La tutela della salute e sicurezza sul lavoro rappresenta oggi un pilastro imprescindibile per la corretta organizzazione di qualsiasi attività lavorativa, a maggior ragione in ambito sanitario, dove il rischio di esposizione ad agenti patogeni, stress operativi e situazioni potenzialmente pericolose è strutturalmente più elevato.

In questo contesto, l’ordinamento italiano ha definito un quadro normativo chiaro e articolato: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 individua in capo al datore di lavoro una serie di responsabilità non delegabili, finalizzate a garantire ambienti di lavoro sicuri, salubri e conformi agli standard di prevenzione.

Scendendo nel concreto, uno studio professionale che si avvalga di personale a prescindere dalla tipologia del rapporto contrattuale instaurato, è tenuto ad adempiere a specifici obblighi in materia di salute e sicurezza, che costituiscono presupposto essenziale per una gestione corretta e consapevole dell’attività professionale:

1) Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Ogni studio professionale è tenuto a procedere alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), figura centrale per la sicurezza sul lavoro. Introdotto per la prima volta dal previgente D.Lgs. 626/1994 e oggi compiutamente disciplinato dagli artt. 31–35 del D.Lgs. 81/2008, il RSPP rappresenta il perno organizzativo del sistema di prevenzione.

Il RSPP può essere individuato all’interno dell’organizzazione, tipicamente nelle realtà aziendali di maggiori dimensioni, oppure essere un consulente esterno. In entrambi i casi, il suo compito principale è quello di coordinare le attività di prevenzione, nonché di supportare il datore di lavoro nella pianificazione della formazione e dell’informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. La normativa consente, inoltre, che tale funzione sia assunta direttamente dal datore di lavoro, purché in possesso dei requisiti formativi previsti.

Sotto il profilo della formazione, il riferimento normativo resta l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, espressamente richiamato e confermato dal più recente Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

2) Valutazione di tutti i rischi presenti e redazione del Documento Valutazione dei Rischi (DVR)

Un obbligo primario posto in capo al datore di lavoro, espressamente qualificato come non delegabile dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, è rappresentato dalla valutazione dei rischi specifici connessi alle attività svolte. Si tratta di un passaggio centrale, che deve essere condotto in modo puntuale sulle caratteristiche reali dello studio professionale e sull’organizzazione del lavoro.

Tale valutazione deve necessariamente prendere in considerazione, tra gli altri, i seguenti profili di rischio:

– rischi biologici, legati all’esposizione a virus e batteri;

– rischi chimici, derivanti dall’utilizzo di disinfettanti, detergenti e altre sostanze o preparati;

– rischi fisici, connessi alla movimentazione manuale dei carichi e alle posture di lavoro;

– rischi ergonomici, correlati alla progettazione degli spazi, delle attrezzature e delle postazioni operative.

Con particolare riferimento agli ambienti sanitari, la valutazione dei rischi biologici assume un rilievo specifico e deve includere, in modo sistematico, l’analisi di:

– esposizione a fluidi biologici, quali sangue, saliva e altri liquidi corporei potenzialmente infetti;

– contaminazione ambientale, legata alla presenza di agenti patogeni su superfici, strumenti e attrezzature di lavoro;

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