Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, il compenso dei professionisti medici chirurghi e odontoiatri non è più ancorato a un tariffario obbligatorio, ma nasce dall’accordo con il paziente, dalla trasparenza informativa e dai principi di adeguatezza e decoro professionale. A differenza di altre professioni sanitarie e della professione forense, per medicina e odontoiatria non risultano ancora adottati i parametri ministeriali previsti dalla legge per la liquidazione (giudiziale) del compenso. Ne deriva l’esigenza di rafforzare le cautele operative di studio: preventivo scritto, accettazione tracciabile del paziente, aggiornamento dei piani di cura e corretta formalizzazione delle condizioni economiche.
L’abolizione delle tariffe professionali ha modificato nella sostanza il sistema dei riferimenti economici predeterminati per legge con la conseguenza che di regola il compenso va pattuito al momento dell’incarico, deve essere previamente reso noto al paziente e deve essere formulato in modo trasparente, con indicazione delle singole voci di costo, delle spese, degli oneri e dei contributi. Resta però fermo, sul piano civilistico e deontologico, che la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Questo passaggio normativo ha avuto conseguenze molto concrete. In passato il sanitario poteva contare, sia pure con i limiti del sistema tariffario, su un quadro di riferimento esterno. Oggi, invece, il compenso deve essere costruito, motivato, comunicato e documentato. Per questa ragione la fase economica dell’incarico non può essere considerata un momento secondario o meramente amministrativo. Essa è ormai parte integrante della corretta organizzazione dello studio professionale e della qualità complessiva della prestazione.
Il quadro, peraltro, presenta un’evidente asimmetria rispetto ad altre professioni. Su iniziativa delle rispettive rappresentanze professionali, il Ministero della salute ha adottato il D.M. 19 luglio 2016, n. 165, che individua i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi di medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica. In quell’elenco non figurano, però, i medici chirurghi e gli odontoiatri. Anche il raffronto con la professione forense è significativo: per gli avvocati il primo regolamento post liberalizzazione è stato il D.M. n. 140 del 2012, poi sostituito dal D.M. n. 55 del 2014 e successivamente aggiornato. Per la medicina e per l’odontoiatria, invece, la mancanza di parametri ministeriali continua a incidere sul piano applicativo, soprattutto nelle controversie sul compenso e nelle iniziative di recupero del credito professionale.
Proprio per questo, nel sistema attuale il preventivo scritto assume un rilievo centrale. Non si tratta soltanto di una buona prassi o di una forma di cortesia informativa verso il paziente. Il preventivo scritto, chiaro e dettagliato, costituisce il principale presidio giuridico del compenso. Se accettato dal paziente, esso cristallizza l’intesa economica, documenta il contenuto del rapporto e riduce in modo rilevante l’area dell’incertezza successiva. In odontoiatria ciò è ancora più evidente,





