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SPESE ANTICIPATE DAL PROFESSIONISTA: COSA CAMBIA CON IL NUOVO ARTICOLO 54-TER DEL TUIR

Nello svolgimento dell’attività professionale è frequente che il professionista anticipi con risorse proprie spese che, in realtà, sono di competenza del cliente. Si tratta di una situazione molto comune nella pratica quotidiana e che, fino a poco tempo fa, presentava un trattamento fiscale non sempre intuitivo.

Le ipotesi più ricorrenti sono essenzialmente due:

  • anticipazioni per adempimenti amministrativi o burocratici, quali diritti di segreteria, oneri di urbanizzazione, diritti camerali, spese per visure catastali, contributi unificati o altri tributi dovuti per conto del cliente;
  • spese di trasferta sostenute dal professionista quando l’incarico richiede lo svolgimento dell’attività fuori dal comune in cui esercita abitualmente la professione, come spese di viaggio, vitto e alloggio.

Per comprendere il corretto trattamento fiscale di queste somme è fondamentale verificare a chi è intestato il documento giustificativo della spesa.

Fino all’introduzione dell’articolo 54-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), proprio questo elemento determinava un regime fiscale completamente diverso.

Se il documento fiscale è intestato al professionista, quest’ultimo può richiederne il rimborso al cliente attraverso la propria fattura.

Nel regime previgente, tuttavia, tale rimborso era considerato a tutti gli effetti un componente del compenso professionale e, pertanto, risultava soggetto:

  • al contributo previdenziale integrativo;
  • all’IVA (ove dovuta);
  • alla ritenuta d’acconto.

Parallelamente, il professionista poteva dedurre fiscalmente il costo sostenuto, ottenendo di fatto un effetto neutrale sul reddito imponibile.

Un esempio può chiarire il meccanismo.

Un professionista sostiene 600 euro di spese di vitto e alloggio durante una trasferta effettuata per conto del cliente e le relative fatture sono intestate a lui. Successivamente addebita i medesimi 600 euro nella parcella. In questo caso:

  • i 600 euro costituiscono un componente positivo di reddito;
  • gli stessi 600 euro rappresentano un costo

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