La distinzione tra strutture ambulatoriali e studi professionali privati non è solo formale, ma ha conseguenze pratiche importanti, soprattutto quando si parla di barriere architettoniche.
L’obbligo è di rendere accessibili i presidi ambulatoriali, perché considerati strutture sanitarie aperte al pubblico che offrono servizi a una collettività indistinta e devono garantire condizioni di accessibilità a tutte le persone, comprese quelle con disabilità.
Gli studi professionali privati, invece, sono considerati spazi professionali individuali, dove prevale l’attività del singolo professionista titolare: per questo non rientrano automaticamente tra le strutture soggette all’obbligo di adeguamento.
Tuttavia, questa distinzione non significa che lo studio professionale sia sempre esente da tale obbligo, se il professionista sanitario, ad esempio, offre servizi anche a pazienti con disabilità, sorge la necessità di garantire l’accesso allo studio per evitare situazioni discriminatorie.
In alcuni casi le norme regionali prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche anche per gli studi professionali e anche le ASL, in caso di sopralluogo, possono richiedere di assicurare l’accesso ai pazienti con disabilità: cerchiamo di capire meglio il quadro normativo di specie.
Il DM 236/1989, punto di riferimento per la “progettazione inclusiva”, definisce le barriere come qualunque ostacolo (fisico, percettivo o comunicativo) che possa limitare l’autonomia di una persona. Questo significa che la questione non riguarda soltanto chi si muove in carrozzina, come spesso si è portati a credere: tocca gli anziani, chi ha disabilità sensoriali, chi ha difficoltà cognitive, chi si muove con un bastone, chi è infortunato, chi vede poco, chi si trova in uno stato di fragilità temporanea.
Il DM 236/1989 definisce tre livelli di “accessibilità” degli edifici pensati per persone con disabilità: accessibilità, visitabilità e adattabilità. Sono tre gradi di fruizione:
– Accessibilità: l’edificio è utilizzabile completamente e subito da chi ha difficoltà motorie o sensoriali;
– Visitabilità: l’edificio non è completamente accessibile, ma si può entrare e usare gli spazi principali di relazione e un bagno;
– Adattabilità: l’edificio non è completamente accessibile subito, ma è progettato in modo che possa diventarlo in futuro con interventi realizzativi semplici.

Il percorso del paziente comincia già dal marciapiede
Il percorso di accesso ad una struttura sanitaria inizia ben prima dell’ingresso. Ed è qui che si misura il primo livello di accessibilità. Un parcheggio privo di indicazioni chiare, un percorso esterno non lineare, superfici sconnesse o gradini imprevisti possono rendere complicato o perfino rischioso l’arrivo. Il DM 236/1989 lo ripete più volte: accessibilità significa continuità, percepibilità e sicurezza sin dagli spazi esterni.
Se un non vedente fatica a individuare i bordi del cammino, se un anziano teme di inciampare, quella è una barriera architettonica a tutti gli effetti.
L’ingresso, banco di prova dell’accoglienza
All’arrivo, la porta di una struttura sanitaria dovrebbe essere un invito, non un ostacolo. Troppo spesso invece è il contrario: porte pesanti che richiedono forza, maniglie difficili da afferrare, vetri non segnalati, ingressi angusti dove è impossibile manovrare una carrozzina o un deambulatore. Una porta automatica, una soglia senza gradini, uno spazio di manovra adeguato sono strumenti che permettono a una persona di sentirsi indipendente, autonoma.
Dentro gli ambienti sanitari: la fluidità come chiave dell’autonomia
Una volta all’interno, il tema centrale diventa la mobilità. Corridoi troppo stretti, arredi mal posizionati, curve cieche o improvvisi cambi di pavimentazione sono ostacoli quotidiani che possono creare disagio e insicurezza. L’illuminazione deve essere uniforme e non abbagliante; le superfici, antiscivolo; gli spazi, lineari e privi di ingombri.
Ma c’è un aspetto che si rivela decisivo più di quanto non si creda: l’orientamento. Una segnaletica chiara, leggibile e ben posizionata diventa un alleato fondamentale. Non riguarda solo il piano visivo: cartelli tattili, indicatori acustici, contrasti cromatici aiutano anche chi ha difficoltà sensoriali. Il DM 236/1989 è perentorio: la mancanza di un’informazione chiara è essa stessa una barriera architettonica.
Il nodo dei servizi igienici: accessibilità reale, non teorica
Quando si parla di accessibilità nelle strutture sanitarie, uno degli ambienti che più rivela la qualità dell’inclusione è il bagno. Il DM 236/1989 dedica grande attenzione ai servizi igienici: un bagno per persone con disabilità non deve essere semplicemente “più grande”, ma deve essere fruibile, sicuro e autonomo. Ogni dettaglio, dalla porta ai sanitari, dai maniglioni agli spazi di manovra, è pensato per permettere a chiunque, compresi gli utenti su sedia a rotelle o con mobilità ridotta, di utilizzare l’ambiente senza dover chiedere aiuto. Una carrozzina, per fare un esempio concreto, ha bisogno di spazio per ruotare completamente su sé stessa, per questo la norma prevede un’area di manovra ampia e priva di ostacoli. Non basta un bagno “grande”: serve un bagno organizzato, dove ogni elemento si trova in uno specifico punto per permettere a una persona di entrare, avvicinarsi al wc, girarsi, chiudere la porta, raggiungere il lavabo e uscire senza difficoltà. La porta di un bagno accessibile deve aprirsi verso l’esterno o essere scorrevole per una ragione di sicurezza: se una persona dovesse cadere all’interno del bagno, la porta dovrebbe potersi aprire senza ostacoli per poter prestare soccorso.
Le porte che restringono il passaggio o che creano “colli di bottiglia” sono vietate proprio per evitare situazioni di pericolo e assicurare un accesso scorrevole, le normative infatti impone 75cm come misure minima di restringimento puntiforme (porte, restringimenti in corridoi, ecc..). Il wc sanitario deve essere raggiungibile da almeno un lato lasciando 100cm dall’asse centrale del sanitario al muro laterale, così che chi usa una sedia a rotelle possa accostarsi con facilità: questo spazio si chiama “spazio di affiancamento”. L’altezza del wc da terra deve essere ricompresa tra 45-50cm ed il bordo del sanitario essere posto a circa 75cm dal muro posteriore, permettendo un trasferimento agevole dalla carrozzina senza dover compiere movimenti troppo bruschi o pericolosi.
Accanto al wc devono esserci i maniglioni posti ad una quota da terra di 80cm, ben fissati, con un’inclinazione e una posizione pensati per sostenere, aiutare nei trasferimenti e permettere alla persona di stabilizzarsi. Il lavabo di un bagno accessibile deve essere raggiungibile con la carrozzina: significa che deve avere uno spazio libero sotto di sé, senza colonne o mobiletti che bloccano il passaggio. Anche il rubinetto deve essere utilizzabile con il minimo sforzo possibile: una leva sanitaria o attuatore ad infrarossi, ad esempio, sono molto più adatti di una manopola da afferrare e ruotare.
Uno specchio posizionato troppo in alto è inutile per chi sta seduto: la normativa stabilisce un’altezza da terra di 90cm, così come l’obbligo di un campanello di emergenza con cordino che arrivi fino a quota pavimento in modo da poter essere utilizzato in caso di malore e paziente accasciato a terra.
Barriere verticali
Se la struttura sanitaria è su più piani, la presenza di un collegamento verticale adeguato è imprescindibile. Ascensori conformi ai criteri tecnici del DM 236/1989, bottoniere accessibili, segnali acustici e luminosi, piattaforme elevatrici, montascale, quando l’ascensore non è installabile: sono tutti requisiti essenziali.
L’abbattimento delle barriere architettoniche, al di là degli obblighi normativi, rappresenta prima di tutto una scelta di civiltà. Rendere accessibili gli spazi sanitari, siano essi strutture ambulatoriali o studi professionali, significa adottare una visione moderna della professione, capace di riconoscere la diversità dei pazienti e di trasformarla in un valore, non in un ostacolo.
Un ambiente accessibile comunica apertura, rispetto e attenzione verso ogni persona, soprattutto verso chi vive una fragilità motoria, sensoriale o temporanea. La possibilità di entrare, muoversi, orientarsi e utilizzare gli spazi in autonomia non è un dettaglio tecnico, ma un elemento fondamentale nella relazione di cura: un paziente che può accedere senza chiedere aiuto è un paziente che si sente accolto, rispettato, messo al centro.
Va ricordato, inoltre, che il legislatore ha introdotto negli ultimi anni fondi dedicati, contributi e detrazioni fiscali per sostenere i proprietari e i professionisti che scelgono di investire nell’abbattimento delle barriere architettoniche. Dal Bonus Barriere 75% ai vari incentivi locali e regionali, esistono strumenti economici che rendono l’adeguamento più accessibile, anche per studi di piccole dimensioni, aiutando a superare quel timore di “costo insostenibile” che spesso blocca gli interventi.
Occorre tuttavia riconoscere che non tutte le situazioni sono uguali. Esistono studi professionali ubicati in contesti storici vincolati, edifici antichi o piccoli centri urbani dove l’adeguamento risulta tecnicamente molto complesso, se non impossibile. In questi casi il legislatore e, soprattutto, gli organi di controllo considerano i limiti oggettivi dell’immobile che ne impediscono l’adeguamento.
Pur non essendo, in linea generale, obbligati all’abbattimento delle barriere architettoniche, gli studi professionali privati possono fare di questa scelta, ove tecnicamente realizzabile, un autentico gesto di civiltà: significa andare oltre il semplice rispetto della norma, adottando un approccio proattivo che mette al centro la dignità e l’autonomia di ogni persona.
A cura di Fabio Rossi
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