Secondo il Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020, la carenza di adeguato ricambio d’aria negli ambienti chiusi ha rappresentato un fattore determinante nella diffusione degli aerosol contenenti SARS-CoV-2, evidenziando il ruolo centrale della ventilazione nella prevenzione del rischio biologico.
Tale evidenza ha determinato un significativo mutamento di prospettiva nella valutazione degli impianti aeraulici negli ambienti sanitari. La ventilazione non è più considerata un mero requisito impiantistico accessorio, bensì un presidio fondamentale di sicurezza nei luoghi di lavoro sanitari, strettamente connesso alla tutela della salute degli operatori e dei pazienti.
L’esperienza pandemica ha quindi messo in luce come la mera presenza di un impianto di ventilazione non sia di per sé sufficiente: è necessario che lo stesso sia correttamente progettato, dimensionato, mantenuto e verificato in termini di portata, numero di ricambi/ora, qualità della filtrazione e modalità di immissione ed estrazione dell’aria.
Il rapporto aero-illuminante è un parametro edilizio fondamentale che mette in relazione la superficie finestrata apribile di un locale con la superficie del pavimento. Il riferimento storico in Italia è il Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, che stabilisce che la superficie finestrata apribile debba essere almeno pari a un ottavo della superficie del locale. Tuttavia, il principio del rapporto tra superficie finestrata e superficie del vano non nasce con tale decreto: esso era già previsto nei regolamenti edilizi e nei regolamenti d’igiene comunali dei primi del ’900, che introducevano requisiti minimi di aerazione e illuminazione naturale a tutela della salubrità degli ambienti abitativi.
La ratio della disposizione è duplice: garantire sia un’adeguata illuminazione naturale sia un sufficiente ricambio d’aria mediante aerazione diretta. Il requisito, infatti, non attiene esclusivamente alla qualità dell’illuminazione, ma integra anche una funzione igienico-sanitaria, assicurando la ventilazione naturale dei locali.
In termini applicativi, un ambiente di quaranta metri quadrati deve disporre di almeno cinque metri quadrati di superficie finestrata apribile per soddisfare il parametro minimo previsto.
La ventilazione meccanica controllata è obbligatoria nelle strutture sanitarie e in quei locali dove la ventilazione naturale non è sufficiente, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e alle specifiche norme tecniche. Implementare la ventilazione meccanica controllata è una misura essenziale per garantire continuità di apporto d’aria esterna e filtrazione.
Per garantire la conformità, le strutture devono fare riferimento a norme tecniche e





