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martedì, 10 Marzo, 2026

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ASO IN GRAVIDANZA: GUIDA OPERATIVA PER IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro di uno studio odontoiatrico riceve una comunicazione formale da parte della propria ASO: “Sono incinta”.

Quando un’Assistente di Studio Odontoiatrico comunica la gravidanza, il titolare si trova davanti a dubbi concreti:

  • Può continuare a lavorare?
  • È obbligatorio spostarla ad altra mansione?
  • Serve la visita del medico competente?
  • Va informato l’Ispettorato del Lavoro?

La tutela della maternità è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che riordina la normativa sul sostegno della maternità e paternità.

Parallelamente, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 impone al datore di lavoro di valutare i rischi specifici per le lavoratrici in stato di gravidanza, puerperio e allattamento.

La tutela non è automatica per tutte le attività: dipende dai rischi effettivamente presenti nella mansione svolta.
Ed è qui che entra in gioco la valutazione dei rischi nel DVR.

Ogni studio odontoiatrico dovrebbe già prevedere nel DVR una sezione dedicata alla tutela delle lavoratrici in gravidanza.

Nel caso di una ASO, i principali rischi da valutare sono:

  • esposizione ad agenti biologici (sangue, aerosol, liquidi biologici);
  • utilizzo di sostanze chimiche disinfettanti;
  • esposizione a radiazioni ionizzanti o non ionizzanti;
  • posture incongrue e stazione eretta prolungata;
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • stress lavoro-correlato.

Quando la lavoratrice comunica lo stato di gravidanza, il datore di lavoro deve immediatamente:

  • rivalutare il rischio specifico;
  • coinvolgere il medico competente;
  • verificare la compatibilità della mansione.

La ASO lavora assistendo l’odontoiatra durante le prestazioni cliniche, nonché effettuando le procedure di sanificazione degli ambienti e di sterilizzazione dello strumentario, con esposizione a rischio biologico e a rischio chimico: una situazione che richiede valutazione attenta e puntuale.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce che, se la mansione comporta rischi non eliminabili, il datore di lavoro deve prima tentare di modificare temporaneamente le condizioni di lavoro, oppure adibire la lavoratrice ad altra mansione compatibile.

Il cambio mansione è la soluzione prioritaria e non può comportare riduzione della retribuzione.

Nel caso concreto, coinvolgendo il medico competente per la valutazione sanitaria mirata si può decidere di:

  • sospendere l’attività “clinica”;
  • assegnare la lavoratrice ad attività amministrative, gestione appuntamenti, accoglienza pazienti

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