UTILI NON DISTRIBUITI DELLE S.R.L.: LA CASSAZIONE APRE UN INTERROGATIVO SULLA CONTRIBUZIONE ENPAM

La sentenza n. 25377/2026 esclude dalla base imponibile INPS gli utili societari accantonati a riserva. Una decisione che solleva importanti questioni anche per i medici e gli odontoiatri che esercitano attraverso società di capitali.

La scelta di esercitare un’attività professionale attraverso una società di capitali comporta conseguenze che non riguardano soltanto l’organizzazione dell’attività e il relativo trattamento fiscale, ma interessano anche il sistema previdenziale. Una delle questioni più controverse riguarda l’assoggettamento a contribuzione degli utili prodotti dalla società che, anziché essere distribuiti ai soci, vengono accantonati a riserva e mantenuti all’interno del patrimonio sociale. Si tratta di una situazione particolarmente frequente nelle organizzazioni professionali strutturate, nelle quali la decisione di non distribuire gli utili rappresenta uno strumento essenziale per finanziare nuovi investimenti, sostenere i costi di gestione e consolidare la capacità economica dell’impresa.

Su questo tema è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, pronunciandosi sulla legittimità della contribuzione previdenziale richiesta dall’INPS a una socia lavoratrice di una società a responsabilità limitata in relazione agli utili prodotti dalla società, ma mai distribuiti. La decisione assume particolare interesse anche per il settore sanitario, nel quale il ricorso alle società di capitali, anche nella forma di Società tra Professionisti (STP), rappresenta una modalità sempre più diffusa di organizzazione dell’attività medica e odontoiatrica. Sebbene la pronuncia riguardi specificamente la Gestione commercianti dell’INPS, i principi espressi dalla Suprema Corte sollevano alcuni interrogativi sulla disciplina contributiva prevista dall’ENPAM, che, attraverso il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, assoggetta alla contribuzione della Quota B determinate quote di reddito societario indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

La controversia esaminata dalla Cassazione riguardava una socia unica e amministratrice di una S.r.l., iscritta alla Gestione commercianti dell’INPS in ragione della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. L’Istituto previdenziale aveva richiesto il pagamento dei contributi anche sugli utili prodotti dalla società negli anni 2015 e 2017, nonostante tali somme non fossero state distribuite alla socia, ma fossero rimaste accantonate nel patrimonio sociale. Secondo l’INPS, la circostanza che la contribuente fosse contemporaneamente socia unica, amministratrice e lavoratrice avrebbe giustificato l’assoggettamento a contribuzione del reddito societario a lei proporzionalmente attribuibile, indipendentemente dall’effettiva distribuzione. La mancata percezione degli utili, infatti, dipendeva da una decisione riconducibile alla stessa contribuente, che avrebbe potuto determinarne autonomamente la distribuzione.

La Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione, confermando la decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva escluso la pretesa contributiva. Il ragionamento dei giudici prende avvio dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, secondo il quale il contributo previdenziale dovuto dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Proprio il riferimento ai redditi dichiarati dalla persona fisica assume, nell’interpretazione della Suprema Corte, un’importanza decisiva, poiché impedisce di ricomprendere nella base imponibile contributiva somme che, pur essendo state prodotte dalla società, non risultano fiscalmente imputate al socio.

La Cassazione chiarisce che il reddito prodotto da una società di capitali non può essere automaticamente considerato reddito personale del socio soltanto perché quest’ultimo partecipa all’attività lavorativa della società. La S.r.l. costituisce infatti un soggetto giuridico autonomo, dotato di un proprio patrimonio e di una distinta soggettività tributaria, con la conseguenza che gli utili prodotti appartengono alla società e non diventano automaticamente redditi personali dei soci. Sotto il profilo fiscale, la situazione cambia quando gli utili vengono distribuiti ai soci, assumendo ordinariamente la qualificazione di redditi di capitale, oppure quando la società adotta il regime di trasparenza previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR, che comporta l’imputazione del reddito societario ai partecipanti indipendentemente dall’effettiva percezione. Le conseguenze previdenziali di tali fattispecie devono tuttavia essere valutate alla luce della specifica disciplina contributiva applicabile.

La pronuncia assume particolare rilievo anche perché affronta il rapporto tra autonomia patrimoniale delle società di capitali e obbligazione contributiva personale. La Corte respinge l’idea che la mancata distribuzione degli utili possa essere considerata, di per sé, una scelta finalizzata a sottrarre redditi alla contribuzione previdenziale.

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