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STP E ASSICURAZIONE PROFESSIONALE: IL SOCIO DEVE MANTENERE LA PROPRIA POLIZZA?

IL QUESITO DEL LETTORE

Francesca, da Lecce, ci scrive: «Ho recentemente costituito una Società tra Professionisti (STP) attraverso la quale eserciterò la mia attività sanitaria. Come previsto dalla normativa, la società ha stipulato una propria polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale. Vorrei sapere se, essendo già assicurata la STP, sono comunque obbligata a mantenere anche la mia polizza professionale individuale oppure se posso disdirla, evitando così di sostenere un doppio costo assicurativo».

LA RISPOSTA DELL’ESPERTO

L’inquadramento dell’obbligo assicurativo in capo alla Società tra Professionisti (STP) operante in ambito sanitario impone un preliminare chiarimento sulla sua peculiare forma giuridica. Istituita dall’art. 10 della Legge 183/2011 e regolamentata dal D.M. 34/2013, la STP non si configura affatto come una struttura sanitaria, bensì come un modello organizzativo preordinato all’esercizio dell’attività protetta: al centro del sistema permane la natura fiduciaria e personale della prestazione, incentrata sull’atto medico del singolo professionista abilitato.

Sul piano civilistico e contrattuale, tuttavia, la STP agisce come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici. Quando il paziente si rivolge alla società, l’accordo d’opera professionale si perfeziona direttamente con la STP, la quale risponde in prima persona per l’inadempimento o l’inesatto adempimento delle prestazioni sanitarie rese dai propri soci o collaboratori.

Il perno normativo del regime di copertura risiede nell’art. 10, comma 4, lett.

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