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Tutelare gli investimenti, garantendo la stabilità e la continuità di un’impresa.

Due odontoiatri, 31 e 37 anni, rilevano in una città di 80.000 abitanti del Nord, uno studio avviato di un professionista prossimo alla pensione. Lo strumento giuridico utilizzato è una società di capitali (S.r.l.) nella quale partecipano rispettivamente con il 49% e 51% del capitale sociale. Come possono tutelare l’impresa, negli anni a venire, con adeguate coperture assicurative?

La priorità principale è la protezione della vita e dell’integrità fisica dei professionisti, che rappresentano il motore dell’azienda professionale. Molto spesso, gli addetti ai lavori si concentrano sulla protezione individuale del professionista in caso di invalidità o per la sua famiglia in caso di morte, ma trascurano l’impatto che questi stessi eventi possono avere sulla società.

Ad esempio, in caso di decesso di uno dei soci, la quota societaria passerebbe agli eredi. Questi potrebbero essere estranei all’attività e, data la giovane età dei soci, potrebbero anche esserci dei minori, la cui tutela sarà gestita da un giudice fino al raggiungimento della maggiore età. Sono tutte situazioni che potrebbero danneggiare seriamente la continuità e la stabilità dell’azienda.

Per ovviare a questo problema, la società può stipulare una polizza caso morte in cui gli assicurati sono i soci chiave e beneficiaria è l’azienda stessa. In questo modo, il socio superstite disporrebbe del capitale necessario per liquidare agli eredi la quota del socio defunto. La copertura ipotizzata, contratta dalla società con beneficio a favore di sé stessa, garantisce, inoltre, la deducibilità dei premi dal bilancio aziendale, deducibilità che trova il suo fondamento nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).  I capitali acquisiti su polizza vita mortis causa dalla società sono esenti da imposte e le coperture aziendali che ha il socio, quale assicurato, non influiscono sul reddito dell’assicurato stesso: in effetti si tratta di coperture che esplicano la loro utilità verso la società che le contrae, e che ne risulta beneficiaria, e non verso l’assicurato.

Si può procedere in modo analogo anche per l’invalidità, sia essa causata da infortunio o malattia. L’invalidità rilevante in questo caso è quella che rende inabili alla professione. Lo strumento assicurativo è particolarmente vantaggioso perché, data l’elevata entità dell’invalidità richiesta per l’attivazione della garanzia, i costi sono molto contenuti. Di conseguenza, è possibile assicurare un capitale importante con premi contenuti.

È fondamentale, infine, aggiornare periodicamente i capitali assicurati in base all’evoluzione del valore della società per garantire la corretta operatività delle coperture assicurative, inserendo nei patti sociali o para-sociali della società clausole specifiche che supportino le scelte assicurative e regolino queste eventuali casistiche.

In conclusione, gli aspetti sostanziali per tutelare l’impresa saranno soddisfatti dall’adesione a coperture assicurative che osservino lo schema indicato:

– società contraente e beneficiaria;

– soggetti decisivi, la cui professione regge il business, assicurati per lo svolgimento dell’attività della società.

A cura di Stefano Cravero, agente assicurativo.

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