Negli ultimi anni la medicina estetica ha superato la dimensione di settore di nicchia, affermandosi come un ambito strutturato e consolidato della pratica medica. L’aumento della domanda di trattamenti e l’introduzione di tecnologie sempre più avanzate hanno favorito la crescita del numero di studi dedicati, accompagnata però da una maggiore attenzione sul piano normativo.
Avviare e gestire uno studio di medicina estetica, soprattutto in presenza di specifiche apparecchiature, significa oggi muoversi all’interno di un quadro regolatorio ben definito, finalizzato a garantire la tutela della salute dei pazienti, degli operatori e della responsabilità professionale del medico.
È fondamentale evitare qualsiasi sovrapposizione o confusione tra lo studio di medicina estetica e i locali in cui opera un estetista: il primo è un vero e proprio luogo di cura, un presidio sanitario nel quale il paziente viene visitato, valutato clinicamente e sottoposto a trattamenti di natura medica, nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza.
È per questo motivo che lo studio di medicina estetica è tenuto a rispettare requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi del tutto analoghi a quelli previsti per gli altri studi medici.
Il primo presupposto imprescindibile è il titolo professionale: l’attività può essere esercitata esclusivamente da un medico abilitato e regolarmente iscritto all’Ordine professionale.
Il personale medico deve inoltre possedere un’adeguata qualificazione professionale, documentata da uno dei seguenti requisiti:
- specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica oppure in Dermatologia e Venereologia;
- in alternativa, titolo di formazione in Medicina Estetica rilasciato da una struttura certificata ECM, universitaria o ospedaliera, oppure da un Board internazionale, attestante la conoscenza specifica della disciplina;
- in alternativa, comprovata operatività nel settore da almeno tre anni, dimostrata mediante la partecipazione continuativa a corsi, convegni e congressi nazionali e internazionali di settore, nonché attraverso una documentata attività professionale svolta presso una struttura sanitaria operante nell’ambito della medicina estetica.
Per quanto riguarda il personale operante all’interno di uno studio di medicina estetica, sul piano clinico, oltre al medico può essere prevista la presenza di un infermiere. Non è invece ammessa la presenza dell’estetista, figura che, è bene ribadirlo, non rientra tra il personale sanitario e non è pertanto legittimata a svolgere attività cliniche o trattamenti di natura medica.
È tuttavia opportuno precisare che, in alcune Regioni, come la Lombardia, è consentita la presenza, all’interno del medesimo immobile, sia di attività sanitarie sia di attività prettamente estetiche. In tali casi, resta comunque imprescindibile una netta e inequivocabile distinzione tra le attività svolte, sotto il profilo funzionale, organizzativo e autorizzativo, al fine di evitare qualsiasi commistione tra prestazioni sanitarie e prestazioni estetiche.
Sul piano amministrativo, lo studio deve, in base alla specifica normativa regionale applicabile, richiedere la prevista autorizzazione sanitaria oppure presentare la comunicazione di avvio attività, a seconda del regime autorizzativo previsto. In ogni caso, l’attività deve essere correttamente dichiarata agli enti competenti e svolta in locali conformi alla destinazione d’uso, nonché ai requisiti minimi strutturali e organizzativi stabiliti dalla normativa vigente.
I locali devono, inoltre, risultare pienamente conformi alle norme urbanistico-edilizie e idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Gli spazi devono essere dimensionati in modo coerente con la tipologia delle prestazioni erogate e con il numero di operatori presenti, garantendo una chiara distinzione funzionale tra le aree di accoglienza dei pazienti, gli ambienti destinati all’attività clinica e gli spazi di supporto.
È richiesta la presenza di almeno un locale destinato alle visite, con una superficie minima generalmente di 9 metri quadrati, nonché di box e/o locali dedicati ai trattamenti, oltre a un’area di attesa adeguatamente dimensionata in relazione al flusso dell’utenza.
In tutta la struttura devono essere garantite condizioni idonee di illuminazione e aerazione, sia naturali sia artificiali, nel rispetto della normativa vigente. Devono essere presenti servizi igienici a disposizione dei pazienti, accessibili e, ove previsto, idonei anche all’utilizzo da parte di persone con disabilità, in conformità alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
È infine necessaria la disponibilità di spogliatoi per il personale, adeguatamente separati dagli altri ambienti di lavoro, in conformità alle disposizioni del Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), a tutela delle corrette condizioni igieniche e organizzative dell’attività.
Dal punto di vista strutturale, i locali devono essere realizzati con pavimenti e superfici facilmente lavabili e sanificabili, mediante l’impiego di materiali idonei all’uso sanitario. Nei locali destinati all’erogazione di prestazioni sanitarie è necessario prevedere il raccordo tra pavimenti e pareti, al fine di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie e facilitare le operazioni di pulizia e sanificazione.
L’illuminazione, la ventilazione e la climatizzazione devono assicurare condizioni ambientali adeguate allo svolgimento dell’attività medica, mentre gli impianti tecnologici devono risultare conformi alle norme di sicurezza vigenti ed essere sottoposti a regolare manutenzione.
L’organizzazione degli spazi deve garantire la tutela della privacy del paziente durante l’esecuzione dei trattamenti di medicina estetica, con particolare attenzione ai casi in cui vengano utilizzati box o ambienti compartimentati (ad esempio per trattamenti di radiofrequenza o altre apparecchiature elettromedicali), che devono assicurare adeguate condizioni di riservatezza visiva e acustica.
Qualora vengano erogate prestazioni considerate invasive o attività che richiedano requisiti particolari, lo studio è tenuto a verificare la necessità di adeguarsi alle specifiche disposizioni regionali applicabili, nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
Come ogni struttura sanitaria, anche lo studio di medicina estetica è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È pertanto obbligatorio procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, nei casi previsti dalla normativa, del Medico Competente per l’attivazione della sorveglianza sanitaria del personale.
Tali adempimenti assumono un’importanza ancora maggiore quando nello studio vengono impiegate apparecchiature ad alta tecnologia, come i laser di classe 3B o 4.
L’utilizzo del laser in medicina estetica, per epilazione, trattamenti vascolari, dermatologici o di ringiovanimento cutaneo, comporta, infatti, un rischio fisico specifico, legato all’esposizione a radiazioni ottiche artificiali. Per questo motivo, la normativa prevede requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per uno studio medico che non utilizza queste apparecchiature.
Ogni studio che utilizza apparecchiature laser è tenuto a individuare una Zona Laser Controllata (ZLC), generalmente coincidente con il locale destinato al trattamento. Tale area deve rispettare precise caratteristiche:
- essere fisicamente separata dagli altri ambienti;
- essere chiusa a tutta altezza;
- non presentare superfici riflettenti al proprio interno;
- essere dotata di porta con sistema di interlock, in grado di disattivare automaticamente il laser in caso di apertura;
- essere dotata di idonea segnaletica di pericolo, comprensiva di cartelli e segnalazioni luminose.
Durante l’erogazione del trattamento laser, all’interno della Zona Laser Controllata possono essere presenti esclusivamente il medico (o l’operatore sanitario) e il paziente, a tutela della sicurezza di entrambi.
Il locale destinato ai trattamenti laser rientra nella categoria dei locali ad uso medico di gruppo 1, ossia ambienti nei quali vengono impiegate apparecchiature con parti applicate al corpo del paziente. Tale classificazione comporta l’adozione di specifiche misure impiantistiche, tra cui:
- progetto dell’impianto elettrico con individuazione delle zone di gruppo 1;
- impianto di messa a terra;
- presenza del nodo equipotenziale;
- installazione di interruttori differenziali ad alta sensibilità;
- presenza di un adeguato sistema di illuminazione di sicurezza.
Questi accorgimenti sono finalizzati a ridurre il rischio elettrico e a garantire adeguate condizioni di sicurezza e continuità operativa durante l’erogazione dei trattamenti.
Tra i requisiti più rilevanti rientra la nomina dell’Addetto alla Sicurezza Laser (A.S.L.), figura dotata di competenze specifiche in materia di radiazioni ottiche artificiali. A questo professionista spetta il compito di valutare i rischi, definire e aggiornare le procedure di sicurezza, collaborare alla formazione del personale e supervisionare l’esecuzione dei controlli periodici.
Il personale presente deve inoltre ricevere una formazione specifica in relazione al rischio derivante dall’esposizione a radiazioni ottiche artificiali, distinta e mirata rispetto alla formazione generale prevista per le attività sanitarie.
Lo studio di medicina estetica è un presidio sanitario le cui caratteristiche, la tipologia delle prestazioni erogate e l’impiego di apparecchiature ad alta tecnologia impongono il rispetto di requisiti specifici, che non possono essere gestiti in modo approssimativo né sottovalutati.
Prima di avviare l’attività è indispensabile confrontarsi in modo puntuale con i regolamenti regionali applicabili e con la normativa nazionale vigente, adottando un approccio consapevole e strutturato. Solo in questo modo è possibile configurare lo studio di medicina estetica in modo appropriato e nel pieno rispetto dei requisiti previsti, in coerenza con le specifiche caratteristiche dell’attività svolta.
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