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Prevenzione incendi: nuove regole, obblighi e strumenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro

La normativa antincendio è un insieme di regole, protocolli, “best practices” e standard per prevenire e gestire i rischi di incendio, proteggere la vita umana e tutelare i beni materiali e l’ambiente circostante.

In Italia, la normativa antincendio è composta da diversi documenti legislativi e tecnici, nel dettaglio:

  • Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 151/2011: Regolamento di prevenzione incendi che definisce i criteri generali per la sicurezza antincendio negli edifici;
  • Codice Prevenzione Incendi (Decreto Ministeriale 3 agosto 2015): fornisce indicazioni dettagliate sulla progettazione, costruzione e gestione della sicurezza antincendio, partendo da un approccio basato su indici prestazionali;
  • Normativa UNI: le norme tecniche dell’Ente Nazionale Italiano di certificazione (UNI) riguardano diversi aspetti della prevenzione incendi, come materiali, sistemi di rilevazione e di estinzione;
  • Legge n. 818/1984, così come modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 139/2006 (c.d. Testo Unico Prevenzione Incendi): benché molte parti di tale legge siano state abrogate, modificate ed integrate da disposizioni normative successive, riveste tuttora notevole importanza in quanto ha disciplinato la prevenzione incendi negli edifici pubblici e privati, stabilendo requisiti e standard minimi di sicurezza, oltre ad aver introdotto il c.d. “nulla osta provvisorio” (NOP), per le attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco;
  • Decreto Legislativo n. 81/2008: il c.d. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, include aspetti relativi alla prevenzione e gestione incendi nei luoghi di lavoro;
  • Circolari varie e Direttive ministeriali.

Nello specifico, l’art. 46 D. Lgs. 81/2008, rubricato “Prevenzione incendi”, si occupa della sicurezza antincendio, indicandone i principi generali e richiamando il dovere di adozione sui luoghi di lavoro di “misure idonee per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità psicofisica dei lavoratori”. In questo ambito, assume rilievo centrale la valutazione del rischio incendio, parte integrante della più ampia valutazione dei rischi prevista dall’art. 17 del medesimo decreto, e imprescindibile per ogni attività lavorativa, al fine di individuare misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate al contesto specifico.

L’art. 37, invece, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 9, impone al datore di lavoro di formare, in maniera adeguata e specifica, i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e di gestione delle emergenze. Tale formazione deve essere altresì periodicamente aggiornata.


I nuovi Decreti per la gestione del rischio incendio

Nel 2021 sono stati pubblicati tre nuovi Decreti per la gestione del rischio incendio, al fine di sostituire le disposizioni del Decreto Ministero dell’Interno del 10 marzo 1998, il quale dettava le disposizioni inerenti ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle varie emergenze nei luoghi di lavoro.

Nello specifico, i Decreti in questione sono tre:

• Decreto del 1 settembre 2021 (c.d. Decreto Controlli) per la manutenzione degli impianti antincendio, entrato pienamente in vigore il 25 settembre 2022;
• Decreto del 2 settembre 2021 (c.d. Decreto GSA) che regola la Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) e la formazione dei lavoratori addetti antincendio, entrato in vigore il 4 ottobre 2022;
• Decreto del 3 settembre 2021 (c.d. Minicodice) sulla valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, entrato in vigore il 29 ottobre 2022.

I tre Decreti citati costituiscono un “corpus” unico e introducono una nuova metodologia della valutazione del rischio incendio, totalmente diversa dal decreto del 1998, applicabile a tutte le aziende classificabili come a “rischio basso d’incendio”, cioè le aziende che soddisfano tutti i seguenti criteri:

  • Non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e, quindi, non obbligate ad avere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
  • Con affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti;
  • Con superficie lorda complessiva minore o uguale a 100 mq;
  • Con piani situati a quota compresa fra -5 e 24 metri;
  • Laddove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative, con carico di incendio minore di 900 megajoule per metro quadrato;
  • Ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in grandi quantità;
  • Ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Tuttavia, nonostante l’introduzione di questa nuova metodologia di valutazione, il legislatore non richiede che vengano effettuate nuovamente le valutazioni svolte con la precedente metodologia; le medesime devono, infatti, essere rielaborate secondo il nuovo decreto solo se vi sono stati cambiamenti in azienda che possono risultare rilevanti ai fini del rischio incendio.


Nuove tipologie di corsi di formazione per addetti antincendio

Nell’ambito della formazione sulla sicurezza sul lavoro, sono state poi introdotte nuove tipologie di corsi di formazione per gli addetti antincendio. Le aziende che in precedenza erano suddivise in aziende a rischio basso, rischio medio e rischio alto, sono ora suddivise in tre livelli:

  • Livello 1 (ex rischio basso): corso di 4 ore con 2 ore di prova pratica (per il rischio basso, la prova pratica rappresenta una novità fondamentale, in quanto prima era prevista la sola parte teorica);
  • Livello 2 (ex rischio medio): corso di 8 ore con 3 ore di prova pratica;
  • Livello 3 (ex rischio alto): corso di 16 ore con 4 ore di prova pratica.

Ricordiamo che, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, occorre organizzare l’attività lavorativa in modo tale che in azienda sia sempre presente un numero congruo di addetti all’antincendio, così come per gli addetti al primo soccorso.

Un’altra novità importante riguarda, infine, l’obbligo di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale per tutti gli addetti al servizio antincendio:

  • Livello 1: solo prova pratica di 2 ore;
  • Livello 2: corso di 5 ore con 3 ore di prova pratica;
  • Livello 3: corso di 8 ore con 3 ore di prova pratica.

Redigere il PDE (Piano di Emergenza)

Il nuovo impianto normativo rafforza l’obbligo di predisporre e di aggiornare periodicamente il Piano di Emergenza (PDE), nello specifico per tutte le aziende con più di 10 lavoratori o che operano in attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.

Il PDE deve:

  • Definire in modo chiaro i percorsi di esodo, i punti di raccolta e le varie responsabilità;
  • Essere condiviso, semplice ed accessibile a tutto il personale;
  • Essere oggetto di verifiche periodiche tramite esercitazioni pratiche, da svolgersi con cadenza almeno annuale;
  • Essere aggiornato ad ogni variazione degli impianti, delle mansioni o delle procedure aziendali.

Il Decreto-legge del 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, introduce importanti proroghe riguardanti la prevenzione incendi. Nel dettaglio:

  • Rinvio dei termini di adeguamento antincendio:

a) Edifici scolastici, asili nido, università, nonché edifici adibiti ad attività di formazione (le FP, IFTS e ITS Academy): proroga fino al 31 dicembre 2027 per l’adeguamento antincendio, differendo i termini stabiliti dal D.L .30 dicembre 2016, n. 244;

b) Alberghi: proroga fino al 31 dicembre 2026 per l’adeguamento antincendio con oltre 25 posti letto;

c) Rifugi alpini: proroga fino al 31 dicembre 2025 per l’adeguamento antincendio con oltre 25 posti letto.

  • Normative specifiche: sono previste disposizioni relative a ulteriori categorie di edifici e di attività stabilendo scadenze per l’adeguamento alle normative di sicurezza antincendio.
  • Semplificazioni burocratiche: si mira a semplificare alcune procedure, rendendo più agevole l’adeguamento alle normative antincendio.

Normativa antincendio nel settore sanitario

Il settore sanitario è soggetto a normative rigorose in materia di sicurezza antincendio. La protezione della vita umana, la salvaguardia delle strutture e la continuità dei servizi sono obiettivi primari che giustificano l’implementazione di specifiche misure preventive e di intervento.

La sicurezza antincendio nel settore sanitario è un tema di cruciale importanza, soprattutto considerando la complessità delle strutture e la vulnerabilità dei pazienti.

Il panorama normativo in Italia è delineato dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015), integrato dalla Regola Tecnica Verticale per le Strutture Sanitarie RTV 11 (D.M. 29 marzo 2021), che continua a rappresentare il riferimento principale. A questo, si aggiunge il Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, che stabilisce i criteri generali in base ai quali va organizzata e gestita la sicurezza e la prevenzione incendi per le strutture sanitarie (ospedali e case di cura, pubbliche o private), oltre che eventuali regolamenti regionali o locali che possono fornire disposizioni aggiuntive o specifiche.

Le strutture sanitarie sono classificate in base al rischio incendio:

• Strutture a rischio elevato: ospedali e case di cura con un alto numero di pazienti e personale;
• Strutture a rischio medio: centri di riabilitazione e strutture sanitarie con meno pazienti;
• Strutture a basso rischio: studi medici e ambulatori.

Ognuna di queste categorie ha requisiti specifici in base alla destinazione d’uso ed alla tipologia della struttura, oltre che per materiali adoperati, impiantistica e procedure operative.


Un altro punto focale della normativa antincendio riguarda l’utilizzo della segnaletica di sicurezza. In particolare, tutta la cartellonistica di sicurezza deve garantire:

  • Chiarezza e visibilità: le strutture sanitarie sono spesso complesse ed affollate e la cartellonistica aiuta pazienti, visitatori e personale ad orientarsi con facilità, identificando rapidamente le uscite di emergenze, i punti di raccolta e le attrezzature di sicurezza (estintori ed idranti);
  • Rapidità in particolari situazioni di emergenza: in caso di incendio o altra emergenza, il fattore tempo è essenziale e avere una cartellonistica chiara e ben visibile consente a tutti di evacuare in modo rapido e ordinato, riducendo in modo significativo il rischio di panico e confusione;
  • Accessibilità: tutta la segnaletica deve essere progettata, sin dall’inizio (“by design”), per essere accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità o deficit motori; tale approccio garantisce che tutte le persone, al di là delle loro capacità fisiche o motorie, possano seguire correttamente le indicazioni in caso di emergenza;
  • Consapevolezza per tutti: la presenza della cartellonistica di sicurezza aiuta a creare e a mantenere una solida cultura della sicurezza all’interno della struttura, ricordando al personale ed ai visitatori l’importanza della prevenzione incendi e delle procedure di evacuazione;
  • Supporto al personale sanitario: medici, infermieri e assistenti operano frequentemente in contesti di emergenza, pericolo e forte stress psicofisico. Disporre di un ambiente di lavoro ben organizzato e chiaramente segnalato consente loro di focalizzarsi pienamente sull’assistenza e sulla cura dei pazienti, senza doversi districare in situazioni critiche o disorientanti.

La gestione del rischio incendio richiede un approccio integrato che comprende progettazione, formazione, verifiche e manutenzioni periodiche. Solo attraverso l’adozione di misure efficaci e la consapevolezza del personale si può realmente prevenire e affrontare un’emergenza d’incendio, garantendo la sicurezza, oltre che il benessere, di tutti coloro che si trovano all’interno della struttura sanitaria.

A cura di Giuseppe Virgallita

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