Mi chiamo Carlo e sono un odontoiatra con studio a Cagliari. Attualmente utilizzo un apparecchio radiografico endorale, ma sto valutando l’installazione di una CBCT di ultima generazione, dotata di craniostato. Prima di procedere con l’installazione, desidererei sapere:
- Quali adempimenti sono necessari?
- È obbligatorio eseguire opere edilizie per adeguare le schermature e garantire i requisiti di radioprotezione?
- Occorre aggiornare o modificare l’autorizzazione sanitaria?
- Una volta attivata la CBCT, è possibile effettuare esami radiologici anche per pazienti inviati da colleghi che non dispongono di tale tecnologia?
Prima dell’installazione di un nuovo apparecchio radiologico odontoiatrico (nel caso specifico una CBCT), l’Esperto di Radioprotezione (EdR) incaricato dal titolare dello studio deve effettuare la valutazione delle caratteristiche della sala destinata alla nuova apparecchiatura radiologica (dimensioni, materiali e spessore delle pareti, porte, finestre) e, in base anche ai dati di emissione del nuovo apparecchio, redige una relazione tecnica con l’eventuale necessità di opere edilizie di adeguamento (piombo, barite, pareti supplementari, ecc.). Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs 101/2020 e s.m.i., la suddetta relazione, insieme ad una comunicazione di “variazione di pratica radiologica” a firma dell’esercente dello studio, deve essere inviata, almeno dieci giorni prima dell’installazione, via PEC agli organi di vigilanza competenti territorialmente (ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato territoriale del lavoro e ARPA).
La valutazione per la nuova apparecchiatura radiologica costituisce, inoltre, parte integrante del DVR (Decreto legislativo n. 81 del 2008), per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed è munita di data certa, in qualsiasi modo attestata.
Di norma, la sostituzione di un’apparecchiatura radiografica non richiede opere edilizie supplementari, salvo diversa indicazione dell’Esperto di Radioprotezione (EdR). Tuttavia, qualora si installi una nuova apparecchiatura con caratteristiche radianti superiori rispetto a quella precedentemente in uso, è sempre necessario valutare, con il supporto dell’EdR, l’eventuale necessità di interventi edilizi volti ad adeguare i livelli di protezione e garantire il rispetto dei requisiti di radioprotezione previsti dalla normativa vigente.
Nella maggior parte delle Regioni italiane, la sostituzione o l’integrazione di un’apparecchiatura radiologica all’interno di uno studio odontoiatrico non comporta l’avvio di un nuovo procedimento autorizzativo, ma richiede l’aggiornamento dell’elenco delle apparecchiature in dotazione, da trasmettere all’autorità sanitaria competente, unitamente alla documentazione tecnica dell’EdR e, se previsto, all’aggiornamento della planimetria.
Tuttavia, in Regione Sardegna si applica una disciplina più articolata, che classifica le strutture sanitarie sulla base del grado di complessità tecnologica e organizzativa (bassa, media, alta):
- Strutture a bassa complessità: comprendono gli studi professionali e gli ambulatori odontoiatrici dotati del solo apparecchio radiografico endorale;
- Strutture a media complessità: comprendono, tra gli altri, i presi odontoiatrici in cui è presente anche un apparecchio radiologico extraorale, come un OPT (ortopantomografo) o una CBCT (Cone Beam Computed Tomography).
Di conseguenza, l’installazione di una CBCT in uno studio precedentemente classificato a bassa complessità comporta la necessità di presentare una nuova istanza autorizzativa per struttura a “media complessità” allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE).
È quindi fondamentale, prima di procedere all’installazione, verificare con attenzione il quadro normativo regionale di riferimento, in quanto gli obblighi autorizzativi variano da una Regione all’altra.
Ogni sede sanitaria deve avere la propria autorizzazione e dotazione tecnologica, pertanto, non è possibile eseguire esami radiografici in una sede per conto di un’altra. Si ricorda, infatti, che l’odontoiatra svolge esclusivamente attività radiodiagnostiche complementari, ovvero attività di ausilio diretto per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina di odontoiatria, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all’espletamento della procedura specialistica.
Nell’ambito di dette attività non possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati referti radiologici.
A cura di Angelo Tirabasso
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